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h) Legge provinciale 13 dicembre 2006, n. 141)
Ricerca e innovazione

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 27 dicembre 2006, n. 52.

Art. 8 (Fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione)  

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a istituire una fondazione per la ricerca scientifica e l'innovazione.

(2)  La fondazione persegue lo scopo di far confluire mezzi finanziari per l'attuazione delle misure della presente legge.

(3)  La Giunta provinciale approva lo statuto della fondazione. Lo statuto deve prevedere la nomina degli organi della fondazione da parte della Giunta provinciale.

(4)  Lo statuto deve inoltre prevedere che per la nomina del consiglio di amministrazione della fondazione sia garantita una rappresentanza equilibrata di genere. Chi ha diritto di proporre nominativi per una nomina deve sempre proporre sia una candidata sia un candidato.

(5)  L'amministrazione e la gestione della fondazione è affidata, in proporzione ai finanziamenti di cui è dotata la fondazione, a un consiglio di amministrazione composto da cinque persone, di cui almeno due persone esperte designate dalle organizzazioni dei diversi settori economici.

(6)  Il consiglio di amministrazione viene nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura.

(7)  La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare mezzi finanziari per la costituzione del patrimonio della fondazione e per i successivi incrementi dello stesso. Alla costituzione del patrimonio e ai successivi incrementi possono partecipare anche altri soggetti pubblici o privati.

(8)  La Giunta provinciale è inoltre autorizzata a concedere contributi annuali a carico del bilancio provinciale per l'amministrazione e la gestione della fondazione.

(9)  La spesa per i contributi di cui al comma 8 nonché per i successivi incrementi del patrimonio istitutivo di cui al comma 7 è autorizzata con la legge finanziaria annuale. La Giunta provinciale può destinare quote del fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 15 aprile 1991, n. 9, nei limiti dei relativi rientri, all'incremento del patrimonio della fondazione. In tali casi gli importi in questione affluiscono direttamente alla Fondazione.18)

(10)  La fondazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione con l'utile netto del capitale della fondazione stessa e tramite la partecipazione diretta al capitale di rischio di una società fondata da più aziende e/o da un fondo locale di partecipazione azionaria, la quale abbia come scopo lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi. Le partecipazioni dirette di capitale non possono superare il 30 per cento del capitale della società.

18)
L'art. 8, comma 9, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, n. 7.
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