(1) Le spese per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 8, sono stabilite con legge finanziaria annuale distintamente per la ricerca scientifica e per l'innovazione.
(2) Fermo restando il totale complessivo della spesa autorizzata per l'anno finanziario 2006 per l'applicazione della legislazione vigente, sono apportate le seguenti modifiche compensative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, tabella A, della legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13:
n. 66:
- 1.000.000 euro
n. 68:
+ 1.000.000 euro.
(3) Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006 sono introdotte le seguenti variazioni:
UPB in diminuzione:
UPB 09120 - Assegni a favore delle famiglie:
UPB 04230 - Ricerca scientifica universitaria:
- 1.500.000 euro
UPB in aumento:
UPB 09140 - Interventi per il sostegno alle famiglie:
+ 1.000.000 euro
UPB 19215 - Interventi per innovazione, ricerca e sviluppo:
+ 1.500.000 euro.