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a) Legge provinciale 18 ottobre 2005, n. 91)
Disciplina del settore fieristico

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2005, n. 44.

Art. 3 (Sanzioni) 

(1) Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque organizza e svolge manifestazioni fieristiche senza comunicazione o con modalità diverse da quelle di cui alla comunicazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000, nonché con la sospensione e la chiusura della manifestazione. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il comune nel cui territorio si svolge la manifestazione, che introita le somme riscosse.