(1) L'attività fieristica tende a valorizzare, promuovere e sviluppare l'attività economica e produttiva, in particolare quella provinciale, i rapporti commerciali e la cooperazione internazionale. L'attività fieristica è libera. E'garantita la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà d'impresa. E'inoltre assicurata la parità di condizioni per l'accesso alle manifestazioni e alle strutture nelle quali le stesse si svolgono.
(2) Le presenti disposizioni non si applicano: