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a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 1 (Ambito di applicazione)    delibera sentenza

(1) La presente legge disciplina l’utilizzazione delle acque pubbliche in conformità al Pianto di Tutela delle Acque, di cui all’articolo 27 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e al Piano generale per l’utilizzazione delle acque pubbliche di cui all’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

(2)  È fatta salva la disciplina delle piccole e medie derivazioni d’acqua per la produzione di energia elettrica. 3)

massimeDelibera N. 2691 del 25.07.2005 - Direttive per le utenze di innevamento artificiale
3)
L'art. 1 è stato così sostituito dall'art. 35, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 2 (Competenze)

(1)  L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia decide sulle domande di riconoscimento e di concessione di piccole e grandi derivazioni d'acqua, al rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 20 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonché al rilascio della licenza di attingimento di acqua. 4)

4)
L'art. 2, comma 1, è stato così modificato dall'art. 36, comma 2, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 3 (Istruttoria)      delibera sentenza

(1)  Le domande per il rilascio delle concessioni sono presentate, corredate della documentazione prescritta dal direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5), al competente ufficio della medesima ripartizione. Esse sono ammesse ad istruttoria con ordinanza dell'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  che viene pubblicata mediante affissione per 15 giorni presso l'ufficio stesso e all'albo del comune o dei comuni dove sono previsti la presa, l'impianto e l'eventuale restituzione d'acqua della derivazione richiesta. All'organizzazione degli agricoltori più rappresentativa a livello locale viene trasmessa una copia dell'ordinanza. L'ordinanza stabilisce il giorno, l'ora e il luogo di ritrovamento per la visita dei luoghi e indica il termine entro il quale possono presentarsi osservazioni ed opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta o le derivazioni richieste. Tale termine va dall'inizio della pubblicazione fino al giorno antecedente alla visita dei luoghi stabilita, la quale dovrà aver luogo entro 20 giorni dalla fine della pubblicazione. L'ufficio competente della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  procede alla visita dei luoghi, alla quale dovrà intervenire il titolare della domanda o un suo rappresentante a ciò autorizzato dallo stesso e alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse. Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  può prescindere dall'emanazione della citata ordinanza e dalla pubblicazione della stessa per le domande di licenza di attingimento fino a 5 litro secondo o per gli scavi temporanei di acqua sotterranea di cui all'articolo 19 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.6)

(2)  Le domande concorrenti possono essere presentate entro 30 giorni dalla data della visita dei luoghi indicata nell'ordinanza e sono pubblicate con le modalità di cui al comma 1. Non sono ammesse ulteriori domande concorrenti.

(3)  Nelle concessioni a scopo prevalentemente domestico, potabile e antincendio, fra più concorrenti, è preferita la domanda del gestore del servizio idropotabile.

(4)  Le domande di derivazione per l'approvvigionamento potabile pubblico incompatibili con le domande preesistenti e presentate oltre il termine di cui al comma 2, sono ammesse in via eccezionale con ordinanza del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  e dichiarate concorrenti con le altre domande, a condizione che ricorrano urgenti motivi di interesse pubblico e sia dimostrata la mancanza di un'altra possibilità di approvvigionamento a costi proporzionati e senza specifiche difficoltà tecniche.

(5) 7) 8)

(6) L’Ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente 5), al fine della valutazione delle domande, trasmette gli atti alla conferenza di servizi di cui all’articolo 5 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, integrata da un rappresentante della Ripartizione Opere idrauliche nei casi in cui sia previsto un parere o un’autorizzazione da parte della stessa. In deroga agli articoli 8 e 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, ed all’articolo 29 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, e successive modifiche, non è richiesto il preventivo parere della commissione edilizia comunale. Fatto salvo il rispetto del vincolo paesaggistico, non trova applicazione il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16. 9)

(6-bis)  In base alle valutazioni espresse dalla conferenza di servizi di cui al comma 6, l’assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia respinge o accoglie con decreto le domande di concessione.10)

(6-ter)  La concessione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta relativo al progetto, fatta salva la procedura VIA, ove prevista, nonché la concessione edilizia.10)

(6-quater)  In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 31 della legge provinciale 5 aprile 2007, n. 2, il ricorso alla Giunta provinciale è ammesso unicamente avverso il decreto di cui al comma 6-bis.10)

(6-quinquies)  Alle domande di concessione per itticoltura non si applica il comma 6. 11)

(7) In caso di domande di estrazione di acqua sotterranea si prescinde dalle valutazioni di cui al comma 6, qualora ai fini istruttori sia necessario acquisire unicamente il parere dell’Ufficio gestione risorse idriche. 12)

(8) Non trovano applicazione gli articoli 7, 8, comma 1, e l’articolo 10 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche. 13)

(9)  Le domande di derivazione a scopo potabile o irriguo, concorrenti con domande anche di grande derivazione, a scopo idroelettrico, possono essere definite a prescindere dalla definizione di queste ultime. 14)

massimeDelibera 18 dicembre 2018, n. 1401 - Disposizioni in merito alle modalità di quantificazione dei volumi idrici a scopo irriguo
massimeDelibera 10 aprile 2018, n. 321 - Direttiva per la posa in opera di sistemi di scambio termico con il sottosuolo a circuito chiuso - Revoca della deliberazione n. 166/2018
massimeCorte costituzionale - sentenza 22 aprile 2013, n. 77 - Legge finanziaria 2012 - economie di spesa risultanti dalla collaborazione fra comuni - domande di concessione per impianti elettrici - contestualità tra bilancio di previsione delgi enti locali e fissazione di aliquote e tariffe - cumulo di incarichi dirigenziali presso la Provincia e presso enti strumentali - revisioni periodiche dei veicoli a motore di peso superiore a 3,5 tonnellate
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
6)
L'art. 3, comma 1, è stato così modificato dall'art. 2, comma 1, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
7)
L'art. 3, comma 5, è stato prima modificato dall'art. 10, comma 1, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, poi sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15, ed infine abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera b), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
8)
La Corte costituzionale con la sentenza del 22 aprile 2013, n. 77 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 3, così come modificato dall'art. 24, comma 1, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15.
9)
L'art. 3, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, poi modificato dall'art. 2, comma 2, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e dall'art. 36, comma 3, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
10)
I commi 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'art. 3 sono stati inseriti dall'art. 10, comma 3, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
11)
L’art. 3, comma 6-quiquies, è stato inserito dall’art. 12, comma 1, della L.P. 29 giugno 2023, n. 12.
12)
L'art. 3, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 4, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
13)
L'art. 3, comma 8, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 5, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
14)
L'art. 3, comma 9, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 6, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 4 (Concessione)      delibera sentenza

(1)  In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.

(2)  Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5).

(3)  Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)  È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.

(5)  Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo. 15)

(6)  La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale; per le condotte di irrigazione tali disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire le tubazioni che trasportano l’acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo e che sono destinate all’utilizzo in comune. Dalle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono in ogni caso escluse le derivazioni d’acqua nell’ambito del sistema dei canali di irrigazione (Waale), delle fosse e dei canali di bonifica e quelle tramite pozzo, nonché tutti gli impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche, compresi tutti gli antichi diritti di derivazione d’acqua, la cui portata complessiva concessa non supera 5 l/s in media. 16)

massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 680 - Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica). Sostituzione della delibera della Giunta provinciale n. 204 del 24.02.2015
massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 384 - Applicazione dei criteri per l'aumento graduale del Deflusso Minimo Vitale già definiti con la delibera della Giunta Provinciale del 30 maggio 2011 nr. 893 e successive modifiche
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395 - Acque pubbliche - controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente su opere idrauliche - giurisdizione del Tribunale Superiore acque pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
15)
L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
16)
L'art. 4, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 3 dicembre 2020, n. 14.

Art. 4-bis (Verifica ordinaria)   delibera sentenza

(1)  La verifica di impianti di approvvigionamento idrico già esistenti e soggetti, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, alle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale avviene trascorsi 20 anni dalla messa in esercizio, e di seguito ogni 15 anni. Se la data della messa in esercizio dell’impianto di approvvigionamento idrico non è nota oppure se l’impianto non ha un’unica data di realizzazione, la verifica si svolge in concomitanza con il rinnovo ovvero con la nuova assegnazione della concessione. 17)

massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 680 - Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica). Sostituzione della delibera della Giunta provinciale n. 204 del 24.02.2015
17)
L'art. 4-bis è stato inserito dall'art. 1, comma 2, della L.P. 3 dicembre 2020, n. 14.

Art. 5 (Riconoscimenti) 18)

(1)  Gli antichi diritti di derivazioni d'acqua non ancora riconosciuti sono riconosciuti di diritto a condizione che sussistano i seguenti presupposti:

  1. la derivazione d'acqua è stata esercitata ininterrottamente negli ultimi tre anni;
  2. persistono i fini originari dell'utenza;
  3. gli impianti si trovano in uno stato tecnico perfetto o verranno adeguati a tale stato entro un anno;
  4. in caso di utenze irrigue, l'impianto deve essere autonomo e per le stesse aree non deve esistere un ulteriore sufficiente approvvigionamento d'acqua, p.e. approvvigionamento tramite consorzio o interessenza;
  5. lo stato attuale degli impianti può differire solo in modo insignificante dallo stato originario degli impianti; è consentita la trasformazione del sistema irriguo da scorrimento a pioggia.

(2)  Per verificare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche predispone una scheda tecnica da compilare dai titolari delle utenze e con la quale viene dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1. Se tutti i presupposti risultano soddisfatti, l'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche comunica l'avvenuto riconoscimento dell'utenza indicando le caratteristiche della derivazione e i canoni da corrispondere.

(3)  La quantità d'acqua derivabile è adeguata ai criteri del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. La durata di queste utenze è stabilita in anni 30 dal riconoscimento.

(4)  L'ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche effettua controlli a campione su almeno il 6 per cento delle dichiarazioni presentate.

18)
Vedi anche l'art. 14, comma 1, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.

Art. 6 (Divieto di utilizzo)  

(1)  Salvo quanto disposto dall'articolo 10 e dall'articolo 23-bis della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica in assenza di concessione o altro titolo legittimo.

(2)  Qualora il divieto di cui al comma 1 non sia rispettato, il direttore del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  dispone l'interruzione della derivazione e commina le sanzioni amministrative previste.   19)

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
19)
L'art. 6, comma 2, è stato prima modificato dall'art. 13, comma 1, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10, e successivamente dall'art. 12, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 7 (Cauzione)

(1)  A garanzia dell'osservanza dei vincoli inerenti alla concessione, il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  può subordinare il rilascio della concessione o dell'autorizzazione alla costituzione di un deposito cauzionale, il cui ammontare è fissato in base alle dimensioni delle opere.

(2)  Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  provvede allo svincolo della cauzione, previo accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti alla concessione.

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 8 (Varianti)

(1)  Fatto salvo quanto stabilito al comma 6, l’utente di acqua pubblica che intende apportare varianti ad una derivazione già riconosciuta o concessa ne fa richiesta al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5). 20)

(2)  Si considerano varianti sostanziali quelle modificazioni che riguardano la modifica dello scopo di utilizzo,  l’aumento, anche se solo in singole fasi del periodo di utilizzo, della quantità d’acqua concessa o riconosciuta, l’estensione del periodo di utilizzo e lo spostamento del punto di presa o del punto di restituzione. Alle varianti sostanziali si applicano tutte le disposizioni concernenti le nuove concessioni.  È esclusa, in caso di emergenza idrica, la derivazione d’acqua per scopi agricoli come previsto all’articolo 12. 21) 

(3)  La richiesta di variante sostanziale relativa a domande di derivazione in corso di istruttoria è considerata, a tutti gli effetti, domanda nuova, sostitutiva della precedente. 22)

(4)  Sono autorizzate dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  le seguenti varianti relative a:

  1. costruzione, risanamento o migliorie di impianti di captazione di acque superficiali;
  2. costruzione o risanamento di impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico, fatta eccezione per la rete distributiva e gli allacciamenti agli edifici civili. L’autorizzazione è rilasciata, sentita la conferenza di servizi di cui all’articolo 3, comma 6. L’autorizzazione sostituisce a tutti gli effetti ogni altra autorizzazione, parere, visto o nulla osta, fatti salvi la procedura VIA, ove prevista, e il parere della commissione edilizia.22) 23)

(5)  Il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  rilascia un parere vincolante per la costruzione o l’ampliamento di serbatoi di accumulo superiori a 5.000 metri cubi. 24) 

(6)  Sono preventivamente comunicate al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  unicamente le varianti relative a:

  1. 25)
  2. estensione della superficie irrigua, della zona di approvvigionamento della rete potabile pubblica e della superficie interessata dall’innevamento programmato, senza aumento dell’acqua derivata, qualora siano adottate misure finalizzate al risparmio dell’acqua o al più razionale utilizzo dell’acqua o che comportino modifiche inerenti le tecniche di irrigazione o innevamento programmato.26)
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
20)
L'art. 8, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 4, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
21)
L'art. 8, comma 2, è stato prima sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, poi dall'art. 2, comma 5, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, ed infine modificato dall'art. 13, comma 2, della L.P. 23 ottobre 2014, n. 10, e dall'art. 18, comma 1, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
22)
I commi 3 e 4 dell'art. 8, sono stati così sostituiti dall'art. 2, comma 6, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
23)
La lettera b) dell'art. 8, comma 4, è stata così modificata dall'art. 36, comma 4, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
24)
L'art. 8, comma 5, è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6, poi modificato dall'art. 10, comma 7, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, ed infine così sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
25)
La lettera a), dell'art. 8, comma 6, è stata abrogata dall'art. 36, comma 1, lettera c), della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.
26)
L'art. 8, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 8, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

Art. 9 (Licenza di attingimento)

(1)  La domanda volta ad ottenere la licenza di attingimento di acqua ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modifiche, è presentata al competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  , corredata dei disegni e di una relazione descrittiva dei lavori e dimostrativa del rispetto degli interessi pubblici e dei diritti dei terzi.

(2)  Il canone dovuto a norma di legge deve essere pagato anticipatamente e senza obbligo di cauzione.

(3)  I prelievi di acqua fino a litri 5.000 al giorno per trivellazioni presso cantieri di pubblico interesse sono esenti dal canone e possono essere esercitati liberamente previa comunicazione all'ufficio competente della Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)  Può essere derivata una quantità di acqua solo fino al 10 per cento della portata di acqua disponibile nel corso di acqua e per una durata massima fino a 30 giorni consecutivi. Devono essere rispettati i diritti esistenti.

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 10 (Sorgenti)   delibera sentenza

(1) Dalle piccole sorgenti può essere prelevata e utilizzata liberamente per uso potabile, domestico e per l’abbeveraggio una quantità d’acqua fino a complessivi 0,40 litri al secondo, fermo restando il rispetto dei diritti esistenti. 27)

(2)  Nuovi utilizzi siti in aree di tutela dell'acqua potabile devono essere autorizzati dal competente ufficio della Agenzia provinciale per l’ambiente. 5)

massimeDelibera 18 gennaio 2022, n. 18 - Modifica dei criteri e delle direttive per il risanamento dei rifugi alpini in Alto Adige
27)
L'art. 10, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 11 (Proroga dei termini)

(1)  Il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  proroga i termini per i lavori di costruzione e per l'attuazione delle derivazioni d'acqua.

(2)  L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche provvede in ordine alla dichiarazione di decadenza delle concessioni o dei riconoscimenti e alle rispettive contestazioni e diffide.

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.

Art. 12 (Emergenza d'acqua)

(1)  Al fine di affrontare le situazioni di scarsità di acqua, è istituita presso la Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  una commissione composta da:

  1. il direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  quale presidente;
  2. il direttore dell'Ufficio provinciale Gestione risorse idriche;
  3. un rappresentante dell'Agenzia provinciale per l'ambiente 5);
  4. un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Foreste;
  5. un direttore d'ufficio della Ripartizione provinciale Agricoltura;
  6. un rappresentante dei comuni del bacino imbrifero interessato dallo stato d'emergenza idrica.

(2)  In caso di emergenza idrica la commissione propone al Presidente della Provincia il bacino imbrifero da dichiarare in stato d'emergenza.

(3)  Durante lo stato d'emergenza idrica la commissione adotta le seguenti misure per garantire, nell'ordine, l'approvvigionamento potabile pubblico, l'uso potabile privato e l'uso irriguo:

  1. riduzione delle portate residue;
  2. riduzione o sospensione di derivazioni d'acqua;
  3. prescrizione di turni di utilizzo;
  4. trasferimento di portate d'acqua e utilizzo di acqua accumulata anche per altri scopi, anche da bacini di raccolta fuori dal bacino imbrifero interessato;
  5. utilizzo di nuove fonti idriche.

(4)  I provvedimenti di cui al comma 3 sono di natura gestionale o edile. I provvedimenti di natura gestionale sono attuati dal concessionario, la costruzione di opere è realizzata dal beneficiario delle misure. Al termine dello stato d'emergenza deve essere ripristinato lo stato originario, salvo il rilascio di regolare concessione o autorizzazione su richiesta dell'interessato.

(5)  Al termine dello stato d'emergenza idrica il presidente della commissione informa il Presidente della Provincia, al fine di revocare lo stato d'emergenza.

(6)  Qualora in determinate aree della provincia l’inizio del periodo di vegetazione risulti anticipato, si rilevi inoltre un’aumentata aridità del terreno e/o siano previste gelate, su richiesta del centro sperimentale Laimburg il/la Presidente della Provincia può anticipare per determinate zone l’inizio delle derivazioni per l’attivazione delle derivazioni d’acqua a scopi irrigui/in funzione antibrina. Questa disciplina in deroga vale esclusivamente per le derivazioni preventivamente definite dall’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima in base alle esigenze della tutela ambientale e degli obiettivi di qualità delle acque; tutte le restanti prescrizioni del decreto di concessione rimangono in vigore. 28)

5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
28)
L'art. 12, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 2, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.

Art. 13 (Acque minerali)       29) delibera sentenza

(1)  Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale.

(3)  Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento dell’idoneità è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(4)  I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono effettuati secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

(5)  Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua, l’ammontare del canone di concessione idrica nonché l’ammontare della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

  1. per l’imbottigliamento di acqua minerale:
    1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
    1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
    2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
    2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  2. per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:
    1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
    1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
    2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  3. per altri utilizzi non terapeutici:
    1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
    1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
    2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse. 30)

(6)  A partire dal 1° gennaio 2018 i canoni di concessione idrica sono determinati in base alla portata d’acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno precedente.

(7)  Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

(8)  Le acque minerali esistenti di cui al comma 2 sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali esistenti di cui al comma 2, che non vengono assegnate in concessione; le zone di tutela sono gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste. 31)  32)

massimeDelibera 18 aprile 2023, n. 330 - Linee guida per la copertura dei costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici
massimeDelibera 5 dicembre 2017, n. 1343 - Canoni e tariffe idriche per l'utilizzazione di acqua minerale (modificata con delibera n. 639 del 20.07.2021 e delibera n. 886 del 19.10.2021)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008 - Attribuzione del riconoscimento delle acque minerali all'Agenzia provinciale per l'ambiente - Legittimità costituzionale.
29)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
30)
L‘art. 13, comma 5, è stato così sostituito dall‘art. 1, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.
31)
La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 12 - 28 marzo 2008, n. 73, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13.
32)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.

Art. 13-bis (Rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale)

(1)  Le concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale vengono nuovamente bandite dopo la loro scadenza. Obiettivi del bando sono l’aumento dei quantitativi imbottigliati, una migliore e più ampia commercializzazione, un utilizzo più efficace ed ecologico della risorsa acqua minerale e lo stanziamento di fondi di compensazione. 33)

(2) Il titolare della concessione per l’imbottigliamento di acqua minerale può manifestare all’ufficio provinciale competente l’interesse al rinnovo della concessione non prima di due anni dalla relativa scadenza e, al più tardi, un anno prima della scadenza stessa. 34)

(2-bis)  Nuove concessioni per l’imbottigliamento di acque minerali sono rilasciate ai sensi dell’articolo 3 e sulla base di un’offerta per lo stanziamento di fondi di compensazione. Le relative modalità sono stabilite dalla Giunta provinciale previa iscrizione delle acque minerali nell’apposito elenco di cui al comma 2 dell’articolo 13. In deroga all’articolo 3 le domande di concessione non vengono pubblicate, fatta eccezione per i dati essenziali sui diritti d’acqua. Le disposizioni di questo comma trovano applicazione anche per le domande di concessione per l’imbottigliamento di nuove acque minerali che sono già state presentate. 35)

(3)  L’ufficio provinciale competente avvia entro 120 giorni la procedura di rinnovo della concessione. In caso di mancata domanda di rinnovo, entro i termini previsti, da parte del concessionario uscente, la concessione è bandita d’ufficio.  Per assicurare tutte le informazioni necessarie al bando di gara, il concessionario uscente consente l’accesso a tutte le parti dell’impianto, agli edifici di gestione e ai terreni dell’impianto, nonché la presa visione dei propri documenti tecnici di gestione. 36)

(4)  Anche in caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, l’ufficio competente può procedere a bandire la gara per il rinnovo della concessione.

(5)  Nel bando di gara è indicato quanto segue:

  1. l’indennizzo dovuto al concessionario uscente per le parti dell’impianto, gli edifici di gestione e i terreni che verranno trasferiti al futuro concessionario;
  2. la quantità d’acqua media e massima derivabile.

(6)  Le domande di partecipazione alla gara devono essere presentate, con i documenti stabiliti dalla Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sulla Rete civica dell’Alto Adige.

(7)  Fino al rilascio di una nuova concessione, il concessionario uscente continua a gestire l’impianto nel rispetto delle prescrizioni previste dalla concessione.

(8)  Con il passaggio dell’impianto al nuovo concessionario, i beni gratuitamente devolvibili passano in proprietà della Provincia e possono essere utilizzati dal nuovo concessionario.

(9)  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo di concessioni per l’imbottigliamento di acqua minerale già presentate. 37)

33)
L'art. 13-bis, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 2, della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
34)
L'art. 13-bis, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 20, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
35)
L'art. 13-bis, comma 2-bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 3, della L.P. 24 settembre 2019, n. 8.
36)
L'art. 13-bis, comma 3, è stato così modificato dall'art. 20, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
37)
L'art. 13-bis è stato inserito dall'art. 3, comma 1, della L.P. 12 luglio 2016, n. 15.

Art. 14 (Esoneri dal pagamento)

(1)  Coloro che richiedono la concessione di derivazione d'acqua, il suo rinnovo, le varianti della stessa o il subingresso nella stessa, sono esonerati dal pagamento delle spese d'istruttoria e di collaudo.

Art. 15 (Linee elettriche)

(1)  Le linee elettriche con tensione inferiore a 30 KV e quelle per impianti di illuminazione pubblica nonché le relative opere accessorie non sono soggette ad autorizzazione della Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, fermi restando gli eventuali pareri necessari e fatte salve le disposizioni delle leggi provinciali 13 ottobre 2017, n. 17, e 10 luglio 2018, n. 9, e relative successive modifiche. 38)

(2)  I titolari di domande di autorizzazione all'impianto di linee elettriche di cui agli articoli 107 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono esonerati dal pagamento delle spese di istruttoria.

(3)  Il comune territorialmente competente pubblica le domande di autorizzazione alla costruzione di linee elettriche mediante affissione per 30 giorni di apposito avviso all’albo del comune. Entro tale termine gli interessati possono presentare osservazioni e opposizioni al comune. 39)

(4)  Non si provvede alla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione di cui all'art. 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

38)
L'art. 15, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 10, comma, 1, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.
39)
L'art. 15, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 10, comma 2, della L.P. 16 agosto 2022, n. 10.

Art. 15-bis (Accesso ai dati)

(1)  Per garantire la necessaria informazione e consulenza, i comuni e - per i propri soci e iscritti - le associazioni di categoria, le cooperative e i consorzi del settore agricolo possono accedere ai dati inerenti alle derivazioni d’acqua trattati dalla Provincia autonoma di Bolzano. 40)

40)
L'art. 15-bis è stato inserito dall'art. 2, comma 9, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.

Art. 16 (Rinnovo delle concessioni)   delibera sentenza

[(1)  Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l’impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.] 41)

(1-bis) 42)

(2)  In mancanza dei presupposti di cui al comma 1 a seguito dell'intimazione del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  , la concessione è decaduta e il concessionario è tenuto alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato originario. In caso di acquedotti potabili si applica l'articolo 13, comma 1, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e la medesima concessione è rilasciata al comune su sua richiesta.

(3)  Al termine della concessione il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5)  può stabilire prescrizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, l'attrezzatura tecnica e l'esercizio degli impianti.

(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo della concessione già presentate. 43)

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2012, n. 114 - Concessioni di derivazioni di acqua - scadenza - rinnovo automatico trentennale, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico - mancata previsione della procedura di VIA - pluralità di concessioni in capo ad un unico titolare - cessione da parte degli enti locali della proprietà degli impianti - isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - possibilità di derogare alle distanze tra edifici - illegittimità costituzionale
41)
L’art. 16, comma 1, della L.P. 30 settembre 2005, n. 7, è stato prima sostituito dall’art. 2, comma 10, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4, e poi dall’art. 24, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2011, n. 15. Infine è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale del 7 maggio 2012, n. 114.
42)
L'art. 16, comma 1-bis, è stato inserito dall'art. 12, comma 4, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente abrogato dall'art. 36, comma 1, lettera e), della L.P. 7 agosto 2017, n. 12.
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
43)
L'art. 16, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 12, comma 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.

Art. 17 (Norma transitoria in materia di pozzi e di antichi diritti di piccole derivazioni d'acqua)44)

(1)  Le autorizzazioni alla costruzione ed all'utilizzo di pozzi rilasciate prima del 4 maggio 1999, nonché le denunce di pozzi presentate prima del 5 dicembre 1978 sono convertite in concessioni.

(2)  La durata della concessione è stabilita in 30 anni dalla data di entrata in vigore della legge concernente la demanialità delle acque sotterranee. Il successivo rinnovo delle stesse avviene secondo le norme previste per le concessioni.45) 

(3)  Il periodo di utilizzo per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo irriguo comprende il periodo dal 15 marzo al 15 novembre, quello per esistenti derivazioni d'acqua sotterranea a scopo antibrina comprende il periodo dal 15 marzo al 31 maggio.46) 

(4)  Le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni che hanno titolo a riconoscimento in base agli articoli 2 e 3 del testo unico sulle acque pubbliche ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e non riconosciute, sono esenti dal canone e sono prorogate fino al 31 dicembre 2029. Sono altresì prorogate fino a tale data le utenze aventi per oggetto antichi diritti di piccole derivazioni già riconosciute e le loro varianti; sono escluse dalla proroga le derivazioni a scopo idroelettrico e per l’approvvigionamento potabile pubblico. 47)

44)
La rubrica dell'art. 17 è stata così modificata dall'art. 10, comma 8, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.
45)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
46)
Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.
47)
L'art. 17, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 10, comma 9, della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2.

Art. 17-bis (Norma transitoria riguardante le concessioni ENEL)

(1)  Le concessioni di piccole derivazioni a scopo idroelettrico rilasciate all'ENEL s.p.a., in scadenza al 31 dicembre 2010 ai sensi dell'articolo 1/bis, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, e successive modifiche, sono assegnate secondo le procedure della presente legge.48) 

48)
L'art. 17-bis è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.

Art. 18 (Norma transitoria riguardante acqua ad uso antincendio)

(1)  Le denunce delle derivazioni d'acqua per l'alimentazione dei bacini ad uso antincendio presentate dalla Ripartizione provinciale Foreste entro il 31 dicembre 2000 sono convertite in concessioni con la durata fino al 31 dicembre 2029. Devono essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di gestione delle risorse idriche.

Art. 18-bis (Norma transitoria concernente le autorizzazioni provvisorie ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381)

(1)  Le autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere previste nell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, sono convertite in concessioni. La durata della concessione corrisponde a quella dell'autorizzazione provvisoria. Le quantità d'acqua per le relative concessioni sono conformate ai sensi del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Il rinnovo della concessione avviene ai sensi dell'articolo 16.49) 

49)
L'art. 18-bis è stato inserito dall'art. 15 della L.P. 23 luglio 2007, n. 6.

Art. 1950) 

50)
Integra l'art. 1, comma 3, della L.P. 11 aprile 2005, n. 1.

Art. 20 (Abrogazioni)

(1)  Sono abrogate: 

  1. la legge provinciale 4 settembre 1976, n. 40, e successive modifiche, ad eccezione dell'articolo 16-bis;
  2. la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 49, e successive modifiche.

Art. 21 (Entrata in vigore)

(1)  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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