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a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 4 (Concessione)      delibera sentenza

(1)  In caso di mancata adozione del disciplinare, le prescrizioni a carico del concessionario sono inserite nel decreto di concessione.

(2)  Nel decreto di concessione è inoltre prevista l'eventuale necessità di effettuare il collaudo delle opere ultimate, da autorizzarsi da parte del direttore della Agenzia provinciale per l'ambiente 5).

(3)  Il decreto di concessione è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(4)  È facoltà dell'amministrazione concedente modificare o aggiungere prescrizioni tecniche senza obbligo di indennizzo, qualora esigenze di difesa del suolo, di tutela dell'ambiente, della natura e del paesaggio o comunque di pubblico interesse lo richiedano.

(5)  Il concessionario di un impianto di utilizzazione dell’acqua è tenuto a mantenere gli impianti secondo standard tecnologici tali da garantire costantemente il buon funzionamento e la loro tenuta in modo che non possano costituire pericolo. 15)

(6)  La conduzione degli impianti di approvvigionamento idrico in concessione avviene nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale; per le condotte di irrigazione tali disposizioni si limitano esclusivamente alle condotte di adduzione, vale a dire le tubazioni che trasportano l’acqua dalla fonte idrica al serbatoio di raccolta o al distretto irriguo e che sono destinate all’utilizzo in comune. Dalle disposizioni emanate dalla Giunta provinciale sono in ogni caso escluse le derivazioni d’acqua nell’ambito del sistema dei canali di irrigazione (Waale), delle fosse e dei canali di bonifica e quelle tramite pozzo, nonché tutti gli impianti soggetti all’obbligo di concessione per l’utilizzo di acque pubbliche, compresi tutti gli antichi diritti di derivazione d’acqua, la cui portata complessiva concessa non supera 5 l/s in media. 16)

massimeDelibera 10 agosto 2021, n. 680 - Disposizioni di sicurezza per impianti di utilizzazione delle acque pubbliche soggetti a concessione (a eccezione degli impianti per la produzione di energia idroelettrica). Sostituzione della delibera della Giunta provinciale n. 204 del 24.02.2015
massimeDelibera 11 marzo 2013, n. 384 - Applicazione dei criteri per l'aumento graduale del Deflusso Minimo Vitale già definiti con la delibera della Giunta Provinciale del 30 maggio 2011 nr. 893 e successive modifiche
massimeTAR di Bolzano - Sentenza 9 dicembre 2009, n. 395 - Acque pubbliche - controversie relative a provvedimenti incidenti direttamente su opere idrauliche - giurisdizione del Tribunale Superiore acque pubbliche
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 339 del 30.11.2001 - Acque pubbliche - concessione di derivazione - decadenza - giurisdizione Tribunale Superiore Acque Pubbliche
5)
La denominazione „Ripartizione provinciale Acque pubbliche ed energia“ è stata sostituita dall'art. 2, comma 1, della L.P. 17 settembre 2013, n. 18, con le parole „Agenzia provinciale per l'ambiente“.
15)
L'art. 4, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.P. 21 giugno 2011, n. 4.
16)
L'art. 4, comma 6, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente così sostituito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 3 dicembre 2020, n. 14.
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