[(1) Nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica e previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale o previa verifica di assoggettabilità a VIA, tutte le concessioni, ad eccezione delle concessioni a scopo idroelettrico, alla loro scadenza sono rinnovate per un periodo di 30 anni, fatta salva la fissazione di un termine più breve ai fini dell’esame di misure necessarie al buon regime delle acque e per minimizzare l’impatto ambientale, a condizione che sussistano i seguenti presupposti: non osti un superiore interesse pubblico, persistano i fini della derivazione e l’utenza sia in esercizio e non sia contraria al buon regime delle acque, gli impianti siano conformi allo stato della tecnica e, in caso di acquedotti potabili, il comune acconsenta alla continuazione dell’esercizio ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche.] 41)
(1-bis) 42)
(2) In mancanza dei presupposti di cui al comma 1 a seguito dell'intimazione del competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5) , la concessione è decaduta e il concessionario è tenuto alla rimozione delle opere e al ripristino dello stato originario. In caso di acquedotti potabili si applica l'articolo 13, comma 1, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e la medesima concessione è rilasciata al comune su sua richiesta.
(3) Al termine della concessione il competente ufficio della Agenzia provinciale per l'ambiente 5) può stabilire prescrizioni riguardanti la tutela dell'ambiente, l'attrezzatura tecnica e l'esercizio degli impianti.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle domande di rinnovo della concessione già presentate. 43)