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a) Legge provinciale 30 settembre 2005, n. 71)
Norme in materia di utilizzazione di acque pubbliche 2)

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1)
Pubblicata nel B.U. 11 ottobre 2005, n. 41.
2)
Il titolo è stato così sostituito dall'art. 35, comma 1, della L.P. 26 gennaio 2015, n. 2.

Art. 13 (Acque minerali)       29) delibera sentenza

(1)  Le acque minerali esistenti nel territorio della provincia di Bolzano fanno parte del patrimonio indisponibile della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  La concessione delle acque minerali esistenti, tra le quali rientrano le acque minerali e termali nonché le sorgenti e le acque sotterranee con caratteristiche chimiche particolari, è rilasciata ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di acque pubbliche, previo riconoscimento dell’idoneità delle acque da parte dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e previa iscrizione delle stesse nell’apposito elenco, che è approvato dalla Giunta provinciale.

(3)  Ai fini dell’imbottigliamento o dell’uso termale o terapeutico delle acque minerali, il riconoscimento dell’idoneità è effettuato dall’Agenzia provinciale per l’ambiente di concerto con l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.

(4)  I trattamenti idrici non terapeutici in strutture alberghiere e affini, tipici della tradizione locale, vengono effettuati secondo la disciplina provinciale sulle attività organizzate e sui trattamenti idrici, fisici e affini effettuati a scopo non terapeutico.

(5)  Il decreto di concessione definisce le portate d’acqua autorizzate nonché il tipo e il numero delle captazioni. Le modalità per la misurazione dei quantitativi d’acqua, l’ammontare del canone di concessione idrica nonché l’ammontare della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo sono determinati dalla Giunta provinciale e aggiornati ogni due anni con decreto del direttore dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, in base alle variazioni del costo della vita secondo gli indici ASTAT. A tal fine si considerano i seguenti parametri:

  1. per l’imbottigliamento di acqua minerale:
    1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
    1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
    2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    2.2. la quantità d’acqua imbottigliata a seconda che l’imbottigliamento avvenga in contenitore con vuoto a perdere o a rendere;
    2.3. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  2. per le acque destinate ad uso termale o terapeutico:
    1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
    1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
    2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse;
  3. per altri utilizzi non terapeutici:
    1) per il calcolo del canone di concessione idrica:
    1.1. la portata d’acqua autorizzata secondo il decreto di concessione;
    2) per il calcolo della componente tariffaria legata all’ambiente, alle risorse e al consumo:
    2.1. la quantità di acqua effettivamente derivata nell’anno precedente;
    2.2. tipo e numero di captazioni d’acqua a seconda delle portate concesse. 30)

(6)  A partire dal 1° gennaio 2018 i canoni di concessione idrica sono determinati in base alla portata d’acqua concessa nel decreto di concessione, nonché al tipo e al numero di captazioni d’acqua ivi indicati. Nel calcolo sono inclusi i quantitativi d’acqua imbottigliati indicati dal concessionario nella relativa comunicazione. A partire dal 1° gennaio 2019 sono inclusi anche i quantitativi d’acqua misurati ed effettivamente derivati nell’anno precedente.

(7)  Le disposizioni per la concessione di contributi previsti dalla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18, e successive modifiche, non si applicano alle acque minerali di cui al presente articolo.

(8)  Le acque minerali esistenti di cui al comma 2 sono poste sotto tutela ai sensi delle disposizioni del titolo II, capo II, della legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8, e successive modifiche. L’ufficio provinciale competente per la gestione delle risorse idriche istituisce le necessarie zone di tutela per le acque minerali esistenti di cui al comma 2, che non vengono assegnate in concessione; le zone di tutela sono gestite dalla Ripartizione provinciale Foreste. 31)  32)

massimeDelibera 18 aprile 2023, n. 330 - Linee guida per la copertura dei costi ambientali e della risorsa legati agli utilizzi idrici
massimeDelibera 5 dicembre 2017, n. 1343 - Canoni e tariffe idriche per l'utilizzazione di acqua minerale (modificata con delibera n. 639 del 20.07.2021 e delibera n. 886 del 19.10.2021)
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 73 del 28.03.2008 - Attribuzione del riconoscimento delle acque minerali all'Agenzia provinciale per l'ambiente - Legittimità costituzionale.
29)
Vedi anche l'art. 12, comma 1, della L.P. 17 ottobre 2019, n. 10.
30)
L‘art. 13, comma 5, è stato così sostituito dall‘art. 1, comma 1, della L.P. 19 agosto 2021, n. 9.
31)
La Corte costituzionale ha dichiarato con sentenza 12 - 28 marzo 2008, n. 73, non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13.
32)
L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
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