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a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni

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1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 21 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.