In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

a) LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 2005, n. 41)
Modifiche di leggi provinciali nei settori dell'agricoltura, della protezione civile, delle acque pubbliche e della tutela dell'ambiente e altre disposizioni

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 19 luglio 2005, n. 29.

Art. 19 (Strutture piste ciclabili)

(1) Sul ponte dell'ex strada provinciale sopra la ferrovia e l'Adige nei comuni di Postal e Lana possono essere realizzati uno sportello per informazioni turistiche e costruzioni con servizi per i ciclisti e, nel rispetto dei limiti previsti per le medie strutture di vendita di cui all'articolo 5 della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, per il commercio con articoli per ciclisti nonché strutture per esercizi di somministrazione di pasti e bevande. Le attrezzature sono realizzate da privati sulla base di una convenzione da stipulare con l'Amministrazione provinciale.