(1) La presente legge si applica ai prodotti o alle categorie di prodotti previste dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e dal regolamento 92/2082/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, o che, conformemente al diritto dell'Unione europea, godono di particolare tutela a livello UE e rispondono a determinati requisiti qualitativi. 2)
(2) Rientrano fra i prodotti di cui al comma 1: