(1) Per le iniziative di cui all’articolo 11, comma 1, la Provincia autonoma di Bolzano può anche concedere aiuti direttamente alle associazioni, alle organizzazioni o ai consorzi della categoria dei prodotti e alle associazioni di categoria o loro emanazioni, entro i limiti previsti dalla vigente disciplina dell’Unione europea in materia di regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. La misura degli aiuti da concedere per le singole iniziative di cui all’articolo 11 è determinata dalla Giunta provinciale.
(2) Se lo svolgimento delle iniziative è affidato a un ente terzo, l’aiuto è erogato direttamente a tale ente.
(3) Possono essere concesse anticipazioni fino al 70 per cento degli aiuti assegnati. L’importo residuo è liquidato a consuntivo, sulla base della documentazione delle spese effettivamente sostenute per l’iniziativa. 16)
(4) La Giunta provinciale può delegare a società controllate, aziende speciali, enti strumentali della Provincia o enti da essa dipendenti la concessione degli aiuti di cui al comma 1. In tal caso la Giunta provinciale assegna al soggetto delegato un finanziamento sulla base di un programma annuale. 17)