(1) Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti con disabilità di cui all’articolo 2 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche, possono essere concesse le seguenti agevolazioni: 29)
(2) I benefici di cui al presente articolo sono cumulabili con le altre prestazioni di cui all'articolo 1, comma 1.