(1) Alle studentesse ed agli studenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), può essere concesso un rimborso forfettario delle spese di viaggio, se dimoranti stabilmente, per motivi di studio, nella località sede dell'università o nelle immediate vicinanze. Tale rimborso, pari all'importo del costo di un biglietto ferroviario di seconda classe, può essere concesso per quattro viaggi di andata e ritorno nell'arco dell'anno accademico.
(2) La Giunta provinciale fissa l'importo minimo rimborsabile.