(1) Alle studentesse e agli studenti iscritti presso un’università in provincia di Bolzano e risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 viene rimborsata la tassa provinciale per il diritto allo studio universitario.
(2) Alle studentesse e agli studenti risultanti nella graduatoria dei vincitori o degli idonei per la concessione di una borsa di studio di cui agli articoli 6 o 7 può essere concesso un contributo a totale o parziale copertura dei contributi universitari versati.
(3) La Giunta provinciale emana le linee guida in base alle quali verrà determinata l’entità del contributo e le modalità di assegnazione dello stesso.
(4) Il rimborso dei contributi universitari può essere concesso a studentesse e studenti frequentanti università con sede nei Paesi determinati dalla Giunta provinciale.
(5) Per l’assegnazione del contributo è necessario che le studentesse e gli studenti non percepiscano il rimborso totale dei contributi universitari da parte delle rispettive università o di altri enti, o che non siano esonerati dal relativo versamento.
(6) Il contributo di cui al comma 2 è assegnato anche se le studentesse e gli studenti sono esonerati parzialmente dal versamento del contributo universitario o se hanno già ottenuto il rimborso parziale dalle rispettive università o da altri enti. In questo caso l’ammontare del contributo è determinato in base all’importo effettivamente versato o all’importo rimanente a carico delle studentesse e degli studenti. 19)