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a) Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 61)
Disposizioni in materia di sanatoria di violazioni edilizie

1)

Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.

Art. 1 (Ambito di applicazione)  delibera sentenza

(1) Le disposizioni di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate in zone edificabili e nel verde agricolo entro il 31 marzo 2003, consistenti in ampliamenti di edifici. La sanatoria è ammessa entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente nonché, per gli ampliamenti riguardanti parti comuni della costruzione, nella misura non superiore al 20 per cento della volumetria della costruzione originaria ed entro il limite massimo di 500 metri cubi riferiti all'edificio.

(2) Dalla sanatoria sono escluse le nuove costruzioni.

(3) Entro il limite massimo di 200 metri cubi per ogni richiedente è sanabile il cambiamento della destinazione d'uso di vani esistenti. Anche per i cambiamenti di destinazione d'uso effettuati, anche senza interventi edilizi, prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, la sanatoria è ammissibile solo mediante concessione edilizia in sanatoria ai sensi della presente legge.

(4) Possono comunque conseguire la concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate prima del 24 ottobre 1973 - data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38. Le possibilità di ampliamento e cambiamento di destinazione d'uso di cui all'articolo 107 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, non si applicano alle opere di cui al presente comma.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 425 del 29.12.2008 - Rilascio del certificato di abitabilità - condono edilizio - deroga solo a norme regolamentari - possibilità di intervento del sindaco a salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie - ricorso gerarchico improprio - limiti ai poteri autorità decidente
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 406 del 15.12.2008 - Concessione edilizia in sanatoria - abusi realizzati su aree sottoposte a vincoli - riferimento temporale dell'esistenza del vincolo al momento dell'esame della domanda di condono
massimeCorte costituzionale - Sentenza N. 304 del 22.07.2005 - Condono edilizio - Cessazione della materia del contendere. Smaltimento di sottoprodotti animali non idonei al consumo umano

Art. 2 (Tipologie di opere sanabili)  delibera sentenza

(1) Entro i limiti di cui alla presente legge, possono conseguire la concessione edilizia in sanatoria le tipologie di opere abusive di cui all'allegato 1.

(2) Le opere abusive realizzate su aree soggette a vincolo possono conseguire la concessione edilizia in sanatoria, previo parere favorevole dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo.

massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 303 del 27.08.2008 - Baugenehmigung auf dem Sanierungsweg - widerrechtliche Bauten auf Bindungen unterworfenen Flächen - Zeitpunkt der Existenz der Bindung

Art. 3 (Opere non sanabili)

(1) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 e 27 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora

  1. siano state eseguite dal proprietario o da un suo avente causa condannato con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del codice penale o da terzi per suo conto;
  2. non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali;
  3. non siano state rispettate le distanze stabilite dallo strumento urbanistico approvato o adottato o da disposizioni di legge, fatte salve le deroghe previste dalla legge stessa;
  4. l'abuso edilizio abbia per oggetto, nelle zone produttive e nel verde agricolo, la destinazione di vani al commercio al dettaglio nei casi non consentiti dalla legge;
  5. limitatamente ai comuni dichiarati dalla Giunta provinciale ad alta tensione abitativa, l'abuso edilizio abbia per oggetto la trasformazione della destinazione d'uso da "abitazione" in una destinazione d'uso diversa;
  6. siano state violate le disposizioni sull'obbligo di convenzionamento delle abitazioni.

Art. 4 (Termini)

(1) I termini di cui al capo II della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, ove non disposto diversamente dalla presente legge, si intendono riferiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5 (Domanda)

(1) La domanda di concessione edilizia in sanatoria con l'attestazione del pagamento dell'anticipazione dell'oblazione e del contributo di concessione presentata al comune territorialmente competente a pena di decadenza entro il 10 dicembre 2004 unitamente alle dichiarazioni prescritte e alla documentazione di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 6 (Versamento dell'oblazione e del contributo di concessione)

(1) Presupposto per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria è il pagamento a titolo di oblazione della somma di cui all'allegato 2 nonché del contributo di concessione maggiorato.

(2) La parte del contributo di concessione commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione è dovuta nella misura stabilita dal comune nel regolamento sulla riscossione del contributo di urbanizzazione.

(3) La quota parte del contributo di concessione afferente al costo di costruzione corrisponde, per le opere esenti dal contributo sul costo di costruzione, al 150 per cento e, per le opere soggette al contributo sul costo di costruzione, al doppio dell'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(4) Qualora si tratti di opere che non formano cubatura ma esclusivamente superficie coperta e che in base alle disposizioni della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, sono esenti sia dal contributo di urbanizzazione che dal contributo sul costo di costruzione, il contributo di concessione corrisponde all'importo pari al 2 per cento del costo di costruzione convenzionale per metro quadrato, determinato semestralmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(5) Qualora si tratti di opere e modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume, è dovuto, a titolo di contributo di concessione, un importo fisso nella misura di 1.000,00 Euro.

(6) Per gli abusi edilizi consistenti nella trasformazione in via permanente di suolo inedificato è dovuto, a titolo di contributo di concessione, per ogni metro quadrato di area trasformata un importo pari all'1 per cento del costo di costruzione convenzionale, determinato semestralmente dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 73, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(7) Per le opere ultimate prima dell' 1 settembre 1967 è dovuto, a titolo di contributo di concessione, il contributo di urbanizzazione determinato dal comune. Per le opere ultimate nel periodo che intercorre fra l'1 settembre 1967 e il 24 ottobre 1973, sono dovuti, a titolo di contributo di concessione, il contributo di urbanizzazione determinato dal comune e l'importo massimo del contributo sul costo di costruzione di cui all'articolo 75, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

(8) Qualora si tratti delle tipologie di abuso di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 dell'allegato n. 1 che comportano un cambiamento di destinazione d'uso, dall'importo determinato ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 7 possono essere detratti gli importi dei contributi di concessione già versati al comune per la stessa opera.

(9) Il versamento dei contributi di concessione deve essere effettuato in unica soluzione. La relativa attestazione va allegata alla domanda.

(10) L'oblazione può essere pagata in tre soluzioni. All'atto della presentazione della domanda deve essere allegata l'attestazione del versamento del 30 per cento dell'oblazione costituente l'anticipazione.

(11) Nel caso di oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi, l'oblazione va versata per intero. Il versamento deve comunque essere effettuato nella misura minima di 1.700,00 euro, qualora l'importo complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero qualora l'importo dell'oblazione sia inferiore a tale cifra.

(12) L'importo residuo dell'oblazione deve essere versato per importi uguali; la seconda rata scade entro il 20 dicembre 2004, la terza rata entro il 30 dicembre 2004.

Art. 7 (Documentazione)

(1) La domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere corredata dalla seguente documentazione:

  1. dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede la concessione edilizia in sanatoria e il relativo stato dei lavori;
  2. qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della professione attestante l'idoneità statica delle opere eseguite;
  3. dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13, di non avere carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416/bis, 648/bis e 648/ter del codice penale.

(2) Entro il 31 marzo 2005 la domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere integrata dalla documentazione prescritta dal regolamento edilizio comunale per le domande di concessione edilizia.

(3) La domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria deve essere integrata entro il 30 giugno 2005 dalla seguente documentazione:

  1. denuncia in catasto dell'immobile oggetto di illecito edilizio, e dalla documentazione relativa all'attribuzione della rendita catastale e del relativo frazionamento;
  2. denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche;
  3. ove dovute, dalle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 8 (Effetti della presentazione della domanda)

(1) Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, per i locali destinati ad abitazione, la presentazione nei termini della domanda per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria, l'oblazione interamente corrisposta, nonché il decorso di 36 mesi dalla data da cui risulta il suddetto pagamento, producono gli effetti di cui all'articolo 32, comma 2, della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

Art. 9 (Approvazione tacita)

(1) Il pagamento del contributo di concessione, la presentazione della documentazione di cui all'articolo 7, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell'imposta comunale degli immobili, nonché ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'occupazione del suolo pubblico, entro il 30 giugno 2005, nonché il decorso del termine di 24 mesi da tale data senza l'adozione di un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle sanzioni richiamate all'articolo 34 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modifiche, nonché al capo VIII della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.

Art. 10 (Misura dell'oblazione)

(1) Non si applicano le riduzioni dell'oblazione previste dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, e successive modifiche, e dalla legge provinciale 22 giugno 1995, n. 15, e successive modifiche.

Art. 11 (Effetti nei confronti di terzi)

(1) Il rilascio della concessione edilizia in sanatoria non deve comportare limitazioni dei diritti di terzi.

(2) Per le opere abusivamente realizzate, la concessione edilizia in sanatoria con la destinazione d'uso "abitazione" può essere rilasciata solamente quando i locali abbiano almeno le caratteristiche richieste dal regolamento di esecuzione alla legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, per gli interventi di risanamento di abitazioni.

Art. 12 (Diritti e oneri)

(1) Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 100 per cento.

Art. 13 (Norma transitoria)

(1) Le modifiche apportate con la presente legge concernenti l'applicazione delle leggi provinciali 21 gennaio 1987, n. 4, e 22 giugno 1995, n. 15, non si applicano alle domande già presentate ai sensi delle predette leggi.

(2) Le domande di concessione edilizia in sanatoria presentate in forza della normativa statale prima dell'entrata in vigore della presente legge si considerano presentate ai sensi e per gli effetti della presente legge.

Art. 14 (Concessione edilizia in sanatoria e agevolazioni edilizie)

(1) Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie abitabile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa un'agevolazione edilizia provinciale, non determina la decadenza dall'agevolazione edilizia, qualora l'aumento della superficie abitabile non sia superiore al limite di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.

Art. 15 (Norma finale)

(1) Rimane ferma in ogni caso l'applicazione delle disposizioni statali concernenti gli effetti penali della presentazione delle domande.

Art. 16 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Allegato 1
(articolo 2, comma 1)

Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto legge 30settembre 2003, n. 269

Tipologia 1: Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

Tipologia 2: Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tipologia 3: Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; interventi che comportano un cambiamento della destinazione d'uso.

Tipologia 4: Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

Tipologia 5: Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Tipologia 6: Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.

Allegato 2
(articolo 6, comma 1)
Misura dell'oblazione

Tipologia dell'abuso

Misura dell'oblazione Euro/mq - immobili non residenziali

Misura dell'oblazione Euro/mq - immobili residenziali

  • 1.  Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

150,00

100,00

  • 2.  Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge

100,00

80,00

  • 3.   Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall' articolo 59, comma 1, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; interventi che comportano un cambiamento della destinazione d'uso

80,00

60,00

Tipologia dell'abuso

Misura dell'oblazione/forfait

  • 4.  Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444

3.500,00

  • 5.  Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio

1.700,00

  • 6.  Opere di manutenzione straordinaria come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume

516,00

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