Tipologia di opere abusive suscettibili di sanatoria alle condizioni di cui all'articolo 32 del decreto legge 30settembre 2003, n. 269 |
Tipologia 1: Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Tipologia 2: Opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge.
Tipologia 3: Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera d), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; interventi che comportano un cambiamento della destinazione d'uso.
Tipologia 4: Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.
Tipologia 5: Opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio.
Tipologia 6: Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume.