Pubblicata nel B.U. 2 novembre 2004, n. 44.
(1) Il rilascio della concessione in sanatoria per opere abusive comportanti l'aumento della superficie abitabile massima consentita delle nuove abitazioni, per le quali sia stata concessa un'agevolazione edilizia provinciale, non determina la decadenza dall'agevolazione edilizia, qualora l'aumento della superficie abitabile non sia superiore al limite di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4.