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t) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 11)
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004)
1

1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 20 aprile 2004, n. 16.

Capo I
Disposizioni in materia di tributi

Art. 1

(1) - (3)2)

(4) L'esenzione di cui all'articolo 7/ter della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, introdotta dal comma 1 del presente articolo, si applica a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, limitatamente agli autoveicoli di cui al comma 1 dell'articolo 7/ter, fino a quando i veicoli alimentati a gasolio possono essere immatricolati, in quanto dotati di filtro antiparticolato, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. Per i proprietari di autoveicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'esenzione si applica per il pagamento della tassa relativa al primo periodo annuale d'imposta immediatamente successivo all'entrata in vigore della presente legge, a condizione che facciano pervenire alla Ripartizione provinciale Finanze e bilancio, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, apposita dichiarazione corredata di certificazione all'uopo rilasciata dal rivenditore.3)

(5) La disposizione di cui al comma 3 si applica a deccorrere dal 1° gennaio 2005.

2)
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1998, n. 9.
3)
Il comma 4 è stato modificato dall'art. 3 della L.P. 19 luglio 2007, n. 4.

Capo II
Disposizioni in materia di spesa

Art. 2-3 4)

4)
Omissis.

Art. 4 (Partecipazioni a società)   delibera sentenza

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a disporre la partecipazione della Provincia all'aumento di capitale della società "SEL Spa", con sede a Bolzano, nonchè all'acquisto di quote di capitale della medesima, per una spesa massima di 650 milioni di euro a carico dell'esercizio 2004. Nei limiti della medesima è consentito anche l'acquisto di quote di capitale di proprietà di altri soci nonché di quote di capitale di altre società operanti nel settore della produzione e distribuzione di energia elettrica.

(2) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ad acquistare quote di capitale della società "BrennerCom Spa", con sede a Bolzano, per una spesa massima di 111.456 euro a carico dell'esercizio 2004.

(3) La Giunta provinciale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società rispettivamente a partecipare al capitale di una società avente come finalità la progettazione, la realizzazione e la gestione del tunnel di base del Brennero e dei relativi accessi, per una spesa massima a carico dell'esercizio 2004 di 100.000 euro.

(4) La Giunta provinciale è altresì autorizzata ai fini della costituzione della società di cui all'art. 4, comma 1, della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, a disporre la partecipazione al capitale della medesima per una spesa di 60.000 euro a carico dell'esercizio 2004.

massimeDelibera N. 2921 del 03.09.2007 - Delibera per il Consorzio dell'osservatorio ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti il cunicolo Pilota per la Galleria di Base del Brennerto

Art. 5 4)

4)
Omissis.

Art. 6 (Spese per la contrattazione collettiva del personale)

(1)4)

(2)5)

4)
Omissis.
5)
Riportato al n. XXIII-F/h.

Art. 7 4)

4)
Omissis.

Capo III
Altre disposizioni

Art. 8 6)

6)
Reca modifiche alla L.P. 10 agosto 1995, n. 16.

Art. 9 7)

7)
Reca modifiche alla L.P. 23 aprile 1992, n. 10.

Art. 10 (Adeguamento di leggi provinciali)

(1) I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 35 della legge provinciale 28 luglio 2003, n. 12, sono abrogati.

(2) Ove ricorra, nella legge provinciale 7 aprile 1997, n. 6, e successive modifiche, l'espressione: "Ripartizione provinciale Artigianato" è sostituita dalla seguente: "la Ripartizione provinciale competente" e l'espressione: "direttore della Ripartizione provinciale Artigianato" è sostituita dalla seguente: "direttore di ripartizione competente".

(3) Ove ricorra, nella normativa provinciale, l'espressione: "Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro" è sostituita dalla seguente: "Agenzia provinciale per l'ambiente".

(4)(5)(6)8)

(7) Il comma 3 dell'articolo 5 e la lettera f) del comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 19 dicembre 1995, n. 26, e successive modifiche, sono abrogati.

(8) Il comma 5 dell'articolo 2 della legge provinciale 10 agosto 1989, n. 4, e successive modifiche, è abrogato.

8)
Reca modifiche alla L.P. 19 dicembre 1995, n. 26.

Art. 11 9)

9)
Reca modifiche alla L.P. 18 dicembre 2002, n. 15.

Art. 12 10)

10)
Reca modifiche alla L.P. 17 febbraio 2000, n. 7.

Art. 13

(1)11)

(2) La legge provinciale 16 agosto 1976, n. 28, e successive modifiche, è abrogata.

11)
Sostituisce l'art. 2, comma 1, della L.P. 23 agosto 1988, n. 38.

Art. 14 12)

12)
Sostituisce l'art. 11, comma 1, della L.P. 11 maggio 1988, n. 18.

Art. 15 13)

13)
Sostituisce l'art. 6, commi 1 e 2, della L.P. 10 agosto 1989, n. 4.

Art. 16 14)

14)
Sostituisce l'art. 11, comma 4, della L.P. 12 dicembre 1996, n. 24.

Art. 17 15)

15)
Integra l'art. 22 della L.P. 29 giugno 2000, n. 12.

Art. 18 16)

16)
Reca modifiche alla L.P. 30 dicembre 1988, n. 64, che è stata abrogata dall'art. 26, comma 2, lettera c), della L.P. 16 luglio 2008, n. 5.

Art. 19 17)

17)
Integra l'art. 20 della L.P. 14 dicembre 1998, n. 12.

Art. 20 18)

18)
Sostituisce l'art. 7, comma 2, della L.P. 21 agosto 1978, n. 46.

Art. 21 19)

19)
Reca modifiche alla L.P. 21 dicembre 1987, n. 33.

Art. 22 20)

20)
Reca modifiche alla L.P. 5 marzo 2001, n. 7.

Art. 23 21)

21)
Reca modifiche alla L.P. 26 ottobre 1993, n. 18.

Art. 24 22)

22)
Sostituisce l'art. 22, comma 7, della L.P. 18 agosto 1988, n. 33.

Art. 25 23)

23)
Reca modifiche alla L.P. 19 giugno 1991, n. 18.

Art. 26 24)

24)
Reca modifiche alla L.P. 17 febbraio 2000, n. 5.

Art. 27 25)

25)
Sostituisce l'art. 10 della L.P. 29 gennaio 1996, n. 2.

Art. 28 26)

26)
Modifica l'art. 1 della L.P. 30 agosto 1972, n. 18.

Art. 29 27) 28) delibera sentenza

massimeCorte costituzionale - sentenza 26 marzo 2014, n. 64 - Canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico – ricorsi promossi da una azienda energetica – determinazione del canone in base ad un criterio progressivo – legittimità – non-esistenza di un principio del canone fisso – aggiornabilità biennale
massimeCorte costituzionale - ordinanza 7 giugno 2011, n. 178 - Questione di legittimità cost. sollevata dal Tribunale superiore delle acque pubbliche in merito alla modifica dell'art. 1, comma 1, lettera c), della L.P. n. 10/1983 - aumento del canone delle concessioni per le derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico - applicazione del criterio progressivo ? successiva abrogazione - restituzione degli atti
27)
Reca modifiche alla L.P. 29 marzo 1983, n. 10.
28)
La Corte Costituzionale con sentenza del 26 marzo 2014, n. 46 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, che avevano modificato l'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10.

Art. 30 29)

29)
Reca modifiche alla L.P. 25 luglio 1970, n. 16.

Art. 31 30)

30)
Reca modifiche alla L.P. 17 dicembre 1998, n. 13.

Art. 32 31)

31)
Reca modifiche alla L.P. 11 agosto 1997, n. 13.

Art. 33 32)

32)
Reca modifiche alla L.P. 16 febbraio 1981, n. 3, che è stata abrogata dall'art. 47, comma 1, lettera a) della L.P. 25 febbraio 2008, n. 1.

Art. 34 33)

33)
Abrogato dall'art. 29 della L.P. 23 luglio 2004, n. 4.

Art. 35 34)

34)
Modifica l'art. 33 della L.P. 14 dicembre 1988, n. 58.

Art. 36 35)

35)
Reca modifiche alla L.P. 17 giugno 1998, n. 6.

Art. 37 36)

36)
Integra l'art. 8, comma 3, della L.P. 12 gennaio 1983, n. 3.

Art. 38 37)

37)
Reca modifiche alla L.P. 14 dicembre 1999, n. 10.

Art. 39 (Abrogazioni)

(1) Sono abrogati:

  1. il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, e successive modifiche;
  2. l'articolo 28 della legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51;
  3. l'articolo 12 della legge provinciale 22 marzo 1988, n. 9.

Art. 40 (Entrata in vigore)

(1) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge della Provincia.

Tabella A e B4)

4)
Omissis.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 5 luglio 1963, n. 7
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1973, n. 50
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1978, n. 36
ActionActiond) Legge provinciale 28 novembre 1979, n. 17
ActionActione) Legge provinciale 8 novembre 1982, n. 33
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 marzo 1983, n. 9
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 17 agosto 1984, n. 9
ActionActionh) LEGGE PROVINCIALE 11 luglio 1986, n. 17
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 16 aprile 1987, n. 9
ActionActionj) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1991, n. 2
ActionActionk) LEGGE PROVINCIALE 21 agosto 1992, n. 34
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 1997, n. 17 
ActionActionm) LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1998, n. 1 —
ActionActionn) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 8
ActionActiono) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1998, n. 9
ActionActionp) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionq) Legge provinciale 9 agosto 1999, n. 7
ActionActionr) LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 2001, n. 2
ActionActions) LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2003, n. 12
ActionActiont) Legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1
ActionActionDisposizioni in materia di tributi
ActionActionDisposizioni in materia di spesa
ActionActionAltre disposizioni
ActionActionu) LEGGE PROVINCIALE 23 dicembre 2004, n. 10
ActionActionv) Legge provinciale 22 luglio 2005, n. 5
ActionActionw) Legge provinciale 23 dicembre 2005, n. 13
ActionActionx) LEGGE PROVINCIALE 20 luglio 2006, n. 7 —
ActionActiony) LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 2006, n. 15
ActionActionz) Legge provinciale 13 febbraio 2023, n. 4
ActionActiona') Decreto del Presidente della Provincia 28 giugno 2023, n. 17
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
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ActionActionXXXI Contabilità
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ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
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ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
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ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
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