(1) Le amministrazioni comunali adottano misure atte a garantire a persone portatrici di minorazioni l'individuazione e la realizzazione di percorsi accessibili per una fruizione autonoma dei servizi, degli spazi urbani ed ambientali. Tali percorsi devono presentare caratteristiche che garantiscano, oltre all'autonomia, anche la sicurezza delle persone, mediante accorgimenti che suppliscano alle problematiche legate al fondo stradale, ai dislivelli dei percorsi, agli impianti semaforici, agli arredi urbani, alla segnaletica stradale e a quant'altro impedisca una libera fruizione degli spazi.
(2) Le amministrazioni comunali, la Provincia e gli enti e società da esse dipendenti intervengono affinchè venga assicurata la possibilità di spostamento sul territorio tramite mezzi pubblici di trasporto, garantendo anche a persone portatrici di minorazioni di fruire in modo autonomo e sicuro dei mezzi stessi.