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a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 2 (Definizione e attività)

(1)  Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, congiuntamente o disgiuntamente, attività di produzione, organizzazione, presentazione e vendita, a forfait o a provvigione, di elementi isolati o coordinati di viaggi e soggiorni, ovvero attività di intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività.

(2)  Le agenzie di viaggio e turismo oltre alle attività di cui al comma 1 possono svolgere, nel rispetto delle leggi che specificamente le regolano, anche le seguenti attività:

  • a)  l' organizzazione di gite individuali o collettive e visite di città con ogni mezzo di trasporto;
  • b)  la prenotazione e la vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi e aerei e altri tipi di trasporto;
  • c)  l' accoglienza ai clienti nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto e, in ogni caso, l'assistenza ai clienti;
  • d)  la prenotazione di servizi presso strutture ricettive e di ristorazione, ovvero la vendita di buoni di credito (Vouchers) per detti servizi, emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;
  • e)  l' attività di informazione e pubblicità di iniziative turistiche;
  • f)  l' assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
  • g)  l' inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei clienti;
  • h)  la prenotazione del noleggio di autovetture e di altri mezzi di trasporto;
  • i)  le operazioni di emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a garanzia degli infortuni ai viaggiatori, dei recessi, dei danni alle cose trasportate e di altri rischi connessi ai viaggi;
  • j)  la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo, quali guide, piante, opere illustrative;
  • k)  la prenotazione e la vendita di biglietti per concerti, esposizioni, fiere e altre manifestazioni;
  • l)  l' organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione delle manifestazioni fieristiche;
  • m)  ogni altra attività concernente le prestazioni di servizi turistici.
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ActionActionArt. 2 (Definizione e attività)
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ActionActionArt. 5 (Denominazione)
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