(1) Le funzioni di vigilanza e controllo sulle agenzie di viaggio e turismo e sulle attività di cui agli articoli 16 e 18, nonché l'accertamento delle violazioni delle norme di cui alla presente legge sono svolte dalla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi tramite personale appositamente incaricato oppure, su richiesta, dagli organi di Stato.