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a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 18 (Esonero dall'obbligo di munirsi di autorizzazione)

(1)  Le imprese che esercitano l'attività di autoservizi pubblici non di linea possono organizzare direttamente, senza autorizzazione, gite e escursioni comprendenti non più di un pernottamento. Proposte e iscrizioni per tali gite o escursioni possono essere effettuate con rimborso delle relative spese anche tramite l'organizzazione turistica locale. Ciò vale anche per le agenzie di viaggio e turismo. Inoltre queste imprese sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 12 e all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) e i).

(2)  All’organizzazione provinciale competente per la promozione turistica ed alle organizzazioni turistiche di cui all’articolo 2, comma 1, della legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15, è consentita l'attività inerente alla prenotazione di soggiorni, anche con tipiche prestazioni accessorie, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 3, con i limiti di cui all'articolo 12, purché ciò sia limitato alla propria area di competenza. 4)

(3)  Alle scuole di alpinismo e alle guide alpine e guide sciatori è consentito di provvedere direttamente, esclusivamente per le persone accompagnate, all'alloggio, ai trasporti e agli altri servizi eventualmente necessari per lo svolgimento delle ascensioni ed escursioni in Europa, in osservanza dell'articolo 12 e dell'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i). L'organizzazione di gite in tutti gli altri paesi è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6.

(4)  Chi gestisce un portale internet, il cui servizio consista nella prenotazione di alloggi senza servizi aggiuntivi, è esonerato dall’obbligo di munirsi di autorizzazione di cui all’articolo 3. Sono parimenti esonerati dall’obbligo di munirsi di autorizzazione i gestori di quei portali internet, su cui, oltre all’effettuazione di prenotazione di alloggi, vengono offerti anche servizi, purché essi non rappresentino una parte sostanziale del valore complessivo del servizio turistico collegato o non siano pubblicizzati come tali o non rappresentino altrimenti un elemento essenziale del viaggio o della vacanza. 5)

4)
L'art. 18, comma 2, è stato così modificato dall'art. 54, comma 2, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10.
5)
L'art. 18, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1, della L.P. 6 luglio 2017, n. 8.
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