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a) LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 2002, n. 31)
Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 5 marzo 2002, n. 10.

Art. 15 (Redazione dei programmi di viaggio)

(1)  I programmi predisposti dalle agenzie di viaggio e turismo, nonché dalle imprese di cui all'articolo 18, concernenti viaggi, escursioni e crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno, devono contenere, ai fini della loro pubblicazione sotto forma di opuscolo ufficiale, indicazioni precise ed esplicite su:

  • a)  il soggetto produttore o organizzatore;
  • b)  le date di svolgimento;
  • c)  la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
  • d)  le quote di partecipazione, con l' indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
  • e)  la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all' albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione e la categoria;
  • f)  i termini per le iscrizioni e per i relativi recessi;
  • g)  le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per recesso del cliente che per annullamento del viaggio da parte dell' agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
  • h)  il periodo di validità del programma;
  • i)  gli estremi della garanzia assicurativa di cui all' articolo 12, con l'indicazione dei rischi coperti;
  • j)  il numero minimo dei partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e il termine ultimo di informazione dell' utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
  • k)  gli estremi dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività;
  • l)  le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessarie all' utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
  • m)  la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

(2)  I programmi di viaggio predisposti dalle associazioni e organizzazioni di cui all'articolo 16 devono contenere le indicazioni di cui al comma 1, lettere a), b),c), d), e) e l). Devono essere rispettate le disposizioni della lettera m), nel caso in cui il viaggio comprenda più di sette pernottamenti.

(3)  Il riferimento ai programmi medesimi deve essere citato nei documenti di viaggio.

(4)  Il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento.

(5)  È vietata la diffusione di pubblicazioni non conformi alle disposizioni della presente legge.

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