(1) L'esercizio dell'agenzia deve avvenire con carattere di regolarità. Ciascuna agenzia di viaggio esercente la vendita diretta al pubblico deve garantire un'apertura minima di quattro ore per giornata d'esercizio e renderla nota mediante esposizione alla clientela.
(2) Il titolare che intende procedere a una chiusura temporanea dell'agenzia superiore a un mese ne deve dare preventiva comunicazione alla Ripartizione provinciale turismo, commercio e servizi, indicandone i motivi e la durata.
(3) Il periodo di chiusura non può essere superiore a sei mesi; è ammessa una sola proroga di non più di sei mesi per gravi e comprovati motivi. Un periodo di chiusura superiore a un anno comporta la decadenza dell'autorizzazione.