In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 55 (Funzionamento e finanziamenti)

(1)  La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della Scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.

(2)  La formazione può anche comprendere periodi formativi presso altre istituzioni, scuole o altri centri di formazione situati in e fuori provincia o all'estero. Tale formazione può essere finanziata fino al 100 per cento dalla Scuola provinciale antincendi. 126)

(3)  La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia. 127) 

(4)  Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento delle attività di formazione ai sensi della presente legge.

(5)  La Scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo superamento di esami.

(6)  L'attività di formazione  presso la Scuola provinciale antincendi  è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della protezione civile.128)

(7) L’Agenzia provvede, previa autorizzazione dell’assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni. 129)

(8) Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dall’assessore provinciale competente in materia di protezione civile. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dall'Agenzia.  130)

(9) Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati all'Agenzia  entro il 1° ottobre dell'anno precedente.  131)

(10)  Per lo svolgimento delle attività della Scuola provinciale antincendi e delle Unioni dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui all'articolo 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare acquistato a tale scopo dalla Provincia autonoma di Bolzano.

(11)  La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute.

126)
L'art. 55, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 6, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
127)
L'art. 55, comma 3 è stato prima sostituito dall'art. 19 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13, e poi dall'art. 7, comma 6, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
128)
L'art. 55, comma 7, è stato così modificato dall'art. 6, comma 7, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
129)
L'art. 55, comma 7, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e poi dall'art. 12, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
130)
L'art. 55, comma 8, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 53 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
131)
L'art. 55, comma 9, è stato prima sostituito dall'art. 19, comma 3, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e successivamente così modificato dall'art. 1, comma 54 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 dicembre 2000, n. 49
ActionActionb) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15
ActionActionNorme generali e organizzazione dei servizi
ActionActionServizio per la protezione civile
ActionActionServizio antincendi  e altri servizi
ActionActionAgenzia per la protezione civile 
ActionActionNorme riguardanti il servizio antincendi
ActionActionNorme riguardanti il corpo permanente dei vigili del fuoco
ActionActionNorme riguardanti i corpi e le unioni dei corpi dei vigili del fuoco volontari
ActionActionSquadre aziendali antincendi
ActionActionScuola provinciale antincendi
ActionActionArt. 55 (Funzionamento e finanziamenti)
ActionActionNorme finali
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 11 settembre 2003, n. 36
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2009 , n. 33
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia27 settembre 2010 , n. 31
ActionActionf) Legge provinciale 15 maggio 2013, n. 7
ActionActiong) Decreto del Presidente della Provincia 5 dicembre 2014, n. 31
ActionActionh) Decreto del Presidente della Provincia 4 dicembre 2015, n. 32
ActionActioni) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2017, n. 4
ActionActionj) Decreto del Presidente della Provincia 18 luglio 2019, n. 19
ActionActionk) Decreto del Direttore dell'Agenzia per la protezione civile 12 settembre 2019, n. 97
ActionActionl) Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 35
ActionActionm) Decreto del Presidente della Provincia 13 febbraio 2020, n. 9
ActionActionn) Decreto del Presidente della Provincia 21 febbraio 2022, n. 7
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico