(1) La Giunta provinciale è autorizzata a incaricare l'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o un altro ente idoneo alla gestione della Scuola provinciale antincendi, che organizza e svolge corsi teorico-pratici di formazione per gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco.
(2) La formazione può anche comprendere periodi formativi presso altre istituzioni, scuole o altri centri di formazione situati in e fuori provincia o all'estero. Tale formazione può essere finanziata fino al 100 per cento dalla Scuola provinciale antincendi. 126)
(3) La Scuola provinciale antincendi può anche svolgere corsi antincendio e di protezione civile e corsi di sicurezza sul lavoro nei singoli settori previsti dalle leggi vigenti in materia. 127)
(4) Per le attività di cui ai commi 1, 2 e 3 la Scuola provinciale antincendi è riconosciuta quale scuola idonea allo svolgimento delle attività di formazione ai sensi della presente legge.
(5) La Scuola provinciale antincendi rilascia attestati di frequenza e diplomi, validi a tutti gli effetti di legge, previo superamento di esami.
(6) L'attività di formazione presso la Scuola provinciale antincendi è gratuita per gli appartenenti volontari alle organizzazioni del servizio antincendi e della protezione civile.128)
(7) L’Agenzia provvede, previa autorizzazione dell’assessore competente, al finanziamento dei corsi di formazione e vigila sul loro regolare svolgimento. La Giunta provinciale può autorizzare lo svolgimento di corsi a pagamento, definisce le relative tariffe e stabilisce l'uso del complesso immobiliare, fissando eventuali canoni. 129)
(8) Per lo svolgimento dell'attività della Scuola provinciale antincendi, all'ente incaricato spetta il rimborso delle spese corrispondenti al preventivo approvato dall’assessore provinciale competente in materia di protezione civile. Entro 30 giorni dall'inizio dell'anno scolastico, all'ente incaricato viene concesso un anticipo del 40 per cento del preventivo di spesa approvato. Un ulteriore anticipo del 30 per cento viene concesso dopo sei mesi. La liquidazione del rimanente importo avverrà dopo la presentazione del regolare consuntivo delle spese, che deve essere approvato dall'Agenzia. 130)
(9) Il programma e il preventivo di spesa dovranno essere presentati all'Agenzia entro il 1° ottobre dell'anno precedente. 131)
(10) Per lo svolgimento delle attività della Scuola provinciale antincendi e delle Unioni dei Corpi dei vigili del fuoco volontari di cui all'articolo 2, comma 3, viene messo gratuitamente a disposizione dell'ente incaricato il complesso immobiliare acquistato a tale scopo dalla Provincia autonoma di Bolzano.
(11) La manutenzione ordinaria delle strutture di cui al comma 10 compete all'ente incaricato, mentre la manutenzione straordinaria e ogni onere derivante dall'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono a carico del bilancio provinciale; i lavori possono essere eseguiti dall'ente incaricato con rimborso delle spese sostenute.