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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 54 (Istituzione e competenze)

(1) La Giunta provinciale stabilisce quali stabilimenti, industrie, depositi e simili debbano avere un proprio servizio di prevenzione incendi e di intervento, la misura minima di detto servizio nonché le caratteristiche degli impianti e dei materiali e il numero dei vigili che devono essere costantemente presenti nello stabilimento durante gli orari di lavoro. I relativi costi sono a carico dello stabilimento. 124)

(2) Le squadre sono formate dai dipendenti dello stabilimento idonei al servizio antincendi. Esse dipendono dal datore di lavoro, responsabile verso il Comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, cui spetta il controllo tecnico. L'istruzione tecnica può essere fornita dalla Scuola provinciale antincendi di cui all'articolo 55. 125)

(3)  Nel caso di interventi di particolare gravità, vige il principio del reciproco aiuto e appoggio di cui all'articolo 32 e pertanto il direttore operativo dell'intervento o il sindaco possono chiedere l'intervento delle squadre aziendali anche al di fuori dello stabilimento. In questo caso le spese relative sono a carico del comune interessato dall'intervento. Si applicano anche l'articolo 49, commi 1, 2 e 3.

124)
L'art. 54, comma1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
125)
L'art. 54, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 2, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
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