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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 53 (Unioni distrettuali e Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari)

(1)  Ai fini di garantire il coordinamento e l'organizzazione del servizio, di promuovere lo spirito di solidarietà, di incrementare l'interesse generale, i Corpi dei vigili del fuoco volontari si costituiscono in Unioni distrettuali e nell'Unione provinciale. È possibile la costituzione di una società cooperativa.

(2)  Le modalità di istituzione, gli organi, le competenze delle singole strutture e la loro organizzazione sono definiti nel rispettivo statuto, da predisporre a cura dell'Unione provinciale e da approvare con decreto del Presidente della Provincia.

(3)  I funzionari delle Unioni distrettuali e dell’Unione provinciale sono eletti come da statuto e nominati dal Presidente della Provincia rispettivamente dall’assessore competente. In caso di grave violazione dei doveri d’ufficio la Giunta provinciale può revocare con deliberazione motivata le funzioni di funzionari dell’Unione provinciale e delle Unioni distrettuali. 121)

(4)  In caso di necessità e all’insorgere di emergenze che interessano più comuni i presidenti delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano le attività di soccorso e prima assistenza, e a tale scopo possono consultare altri funzionari o tecnici dell’amministrazione provinciale o statale ed esperti competenti nei vari scenari di rischio. Nell’esercizio di questa attività i presidenti delle Unioni distrettuali o i loro delegati coordinano il personale, i mezzi e le attrezzature disponibili nel distretto. Gli stessi inoltrano le richieste di aiuto al Centro operativo provinciale o all’amministrazione provinciale o statale e fungono, in generale, da costante collegamento con il Centro operativo provinciale. 122)

(5)  Le attività di soccorso dei vigili del fuoco volontari al di fuori della provincia di Bolzano sono coordinate dall’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, previa autorizzazione dell’assessore provinciale competente. Le spese sostenute in occasione dei viaggi di andata e ritorno dal luogo dell’intervento, ammissibili a rimborso ai sensi dell’articolo 40, commi 1 e 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e successive modifiche, sono a carico dell’Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari. 123)

121)
L'art. 53, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 7, comma 5, della L.P. 15 maggio 2013, n. 7.
122)
L’art. 53, comma 4, è stato aggiunto dall’art.17, comma 3, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
123)
L'art. 53, comma 5, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 5, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
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