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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 52 (Concessione ed erogazione di contributi, sussidi e finanziamenti)    delibera sentenza

(1) Il direttore dell’Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell’assessore competente, concedere i seguenti contributi, sussidi e finanziamenti:  118)

  1. ai Corpi dei vigili del fuoco volontari contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto e la manutenzione straordinaria delle dotazioni; le attrezzature contro sostanze pericolose, nonché le attrezzature speciali dei singoli punti d'appoggio dei distretti possono essere finanziate fino al 100 per cento;
  2. all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali dei Corpi medesimi, alla Scuola provinciale antincendi e alle società cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ordinaria e straordinaria, su presentazione del preventivo di spesa;
  3. alle Unioni distrettuali e ai Corpi dei vigili del fuoco volontari sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti. 119) 

(2)  Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di competenza è classificata svantaggiata ai sensi del regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono aumentabili del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

(3) 120)

massimeDelibera 7 novembre 2023, n. 979 - Criteri per la concessione di sussidi per la gestione e manutenzione ordinaria delle attrezzature dei punti d'appoggio dei distretti
massimeDelibera 21 ottobre 2014, n. 1242 - Modifica dei criteri per la concessione di contributi, sussidi e finanziamenti ai Corpi dei vigili del fuoco volontari, all'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, alle Unioni distrettuali, alla Scuola provinciale antincendi e alle socità cooperative a responsabilità limitata dei Corpi dei vigili del fuoco volontari
118)
L'art. 52, comma 1, è stato così modificato dall'art. 11, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
119)
L'art. 52, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
120)
L'art. 52, comma 3, è stato abrogato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31.
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