(1) Il direttore dell’Agenzia può, previa approvazione dei programmi da parte dell’assessore competente, concedere i seguenti contributi, sussidi e finanziamenti: 118)
(2) Ai Corpi dei vigili del fuoco volontari la cui area di competenza è classificata svantaggiata ai sensi del regolamento CEE n. 1257/99, e successive modifiche, i limiti di contributo di cui al comma 1, lettera a), sono aumentabili del 10 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
(3) 120)