(1) Il comune fornisce ai Corpi dei vigili del fuoco volontari i locali adatti per un adeguato espletamento del servizio antincendi, provvede all'installazione e alla manutenzione di idranti stradali, al rifornimento idrico più appropriato alle esigenze locali, nonché alla fornitura di eventuali apparecchi di allarme, in conformità alle direttive emanate dalla Giunta provinciale. A tale scopo le amministrazioni comunali possono richiedere le agevolazioni e i contributi previsti dalla presente legge e dalla normativa provinciale. 116)
(2) Fatte salve le diverse disposizioni, tutti i costi necessari per l'attività dei Corpi dei vigili del fuoco volontari sono a carico del comune, che concorre anche alle spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature ed equipaggiamento.
(3) Nel rilascio di concessioni, riconoscimenti e rinnovi di diritti di utenza di acque pubbliche dovrà essere assicurato il quantitativo di acqua necessario alle operazioni antincendio.
(4) Tutte le contestazioni che sorgono circa l'onere delle spese poste dalla presente legge a carico dei comuni o di privati in caso di interventi sono decise in via amministrativa dalla Giunta provinciale.
(5) Il cofinanziamento delle spese ordinarie dei bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 14 gennaio 1978, n. 1, viene abolito e pertanto le spese ordinarie che superano le entrate ordinarie rimangono a carico delle amministrazioni comunali competenti per zona.
(6) I bilanci dei Corpi dei vigili del fuoco volontari, predisposti dai comandanti, sono approvati dai competenti consigli comunali. Con l'approvazione dei bilanci, i comuni approvano anche il finanziamento delle spese previste per i consumi, la manutenzione e il rinnovo delle attrezzature e dell'equipaggiamento dei Corpi dei vigili del fuoco volontari.