(1) In caso di decesso oppure di invalidità temporanea o permanente, a causa di infortunio occorso o da infermità contratta durante il servizio o per causa di servizio, l’Agenzia provvede, sulla base dei criteri determinati con decreto del direttore dell’Agenzia, da pubblicarsi nell’albo online dell’Agenzia stessa, all’erogazione di un’indennità in favore degli interessati definiti nei predetti criteri. 113)
(2) La somma erogata non ha carattere di trattamento economico di malattia e di infortunio ed è cumulabile con le varie forme, obbligatorie o volontarie, di previdenza o assistenza economica, alle quali si aggiunge.
(3) Le somme erogate non possono essere inferiori agli importi applicati dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 114)
(4) L'assegnazione dei vigili del fuoco al servizio attivo è subordinata a certificazione medica di idoneità; per mansioni con rischi particolari, come l'uso di autoprotettori o altri, è prescritta una visita specialistica anche con accertamenti bio-umorali e/o strumentali.
(5) Ai vigili del fuoco sono parificate le persone indicate agli articoli 18 e 32, comma 10.
(6) Perdite rilevanti di reddito o retribuzione dovute all'impiego negli interventi sono rimborsate, su richiesta dell'interessato, dal comune per i vigili del fuoco volontari e dall'Agenzia per i funzionari delle Unioni di cui all'articolo 2, comma 3. In quest’ultimo caso il rimborso avviene secondo i criteri e le modalità determinati dalla Giunta provinciale. 115)