(1) Salvo le diverse disposizioni riguardanti il Corpo permanente dei vigili del fuoco per la città capoluogo di provincia, ogni amministrazione comunale è responsabile sul proprio territorio del servizio antincendi, da disciplinare sulla base delle prescrizioni della presente legge e delle direttive emanate dall’assessore provinciale competente in materia di protezione antincendi e civile. 109)
(2) Il Consiglio comunale può emanare regolamenti per prevenire il pericolo di incendi e prescrivere la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco. Il sindaco, ove ne ravvisi la necessità e l'urgenza nel pubblico interesse, deve adottare i provvedimenti opportuni per la difesa dal pericolo di incendi o di calamità pubbliche.
(3) Ogni comune, sentiti l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari e l’assessore provinciale competente in materia di protezione civile, istituisce almeno uno o più corpi dei vigili del fuoco volontari, a seconda delle esigenze del proprio territorio e della consistenza della popolazione, fissando l'area territoriale delle rispettive competenze e la dotazione minima di personale. 110)
(4) Lo statuto, unico per tutti i Corpi dei vigili del fuoco volontari, contenente le norme interne per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività, è predisposto dall'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari in collaborazione con il Consorzio dei comuni, è approvato con decreto del Presidente della Provincia e contiene norme interne per l'organizzazione e l'espletamento del Servizio antincendi.
(5) Se in un comune non si riesce ad istituire un Corpo dei vigili del fuoco volontari è possibile affidare, previa apposita convenzione, il servizio antincendi a un Corpo di un comune limitrofo.
(6) Il servizio antincendi è svolto direttamente dal Corpo o dai Corpi dei vigili del fuoco volontari e funziona amministrativamente e finanziariamente in forma autonoma rispetto agli altri servizi comunali. La gestione economico-finanziaria è disciplinata nel regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento dei servizi antincendi e della protezione civile. 111)
(7) Qualora dovessero verificarsi gravi irregolarità nel funzionamento, il consiglio comunale può, sentiti il sindaco e l'Unione distrettuale dei corpi dei vigili del fuoco volontari, disporre lo scioglimento del Corpo dei vigili del fuoco volontari.