(1) L'opera dei vigili del fuoco è volontaria e onorifica e non è svolta in veste di rapporto di lavoro o comunque di collaborazione lavorativa.
(2) I Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro Unioni sono improntati ai principi di autonomia gestionale e amministrativa, di sussidiarietà, di tradizione, nonché di aiuto e sostegno reciproci.
(3) I Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro Unioni svolgono la propria attività nel rispetto delle leggi vigenti, delle direttive e degli statuti interni ed operano, a livello comunale, alle dipendenze del sindaco; a livello distrettuale e provinciale essi sono sottoposti alle direttive e al controllo del Presidente della Provincia o dell'assessore competente.
(4) Nell'espletamento del servizio, compreso quello a pagamento, i vigili del fuoco, e in particolare il direttore operativo non rispondono personalmente per i danni causati a persone o cose.