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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 44 (Corpo permanente dei vigili del fuoco - Compiti e funzioni)

(1)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, oltre ai compiti generali del servizio antincendi, svolge le seguenti funzioni:

  1. 103)
  2. servizio tecnico a tutela delle persone dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;
  3. servizio continuativo di controllo e valutazione delle situazioni a rischio in relazione a eventuali situazioni suscettibili di provocare calamità;
  4. funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa in relazione alle competenze del servizio antincendi per l'accertamento e l'individuazione delle cause d'incendio. Per l'espletamento del proprio servizio, al personale del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia è attribuita la qualifica di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria. Il personale viene dotato di tessere di riconoscimento;
  5. esegue, salva diversa regolamentazione provinciale, le prescrizioni impartite dai competenti organi statali in materie che non siano di competenza regionale o provinciale connesse con il servizio antincendi e interviene in quei casi in cui la legge demanda funzioni al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  6. esprime pareri preventivi sui progetti di acquedotti, detta prescrizioni in relazione all'approvvigionamento idrico nelle operazioni antincendio ed esegue i relativi controlli;
  7. è membro di diritto della Commissione edilizia del comune capoluogo;
  8. può prescrivere ai titolari di attività soggette a prevenzione incendi la redazione di piani d'intervento per vigili del fuoco nel comune capoluogo e collabora nella redazione di piani d'intervento per particolari zone o situazioni a rischio di incendio. 104)
  9.  105)

(2)  Il Corpo permanente dei vigili del fuoco può inoltre fornire il servizio antincendio presso l’aeroporto civile di Bolzano nelle forme e nei modi prescritti dalla normativa dell’Unione europea in materia di sicurezza aeroportuale. Le modalità e le condizioni di fornitura del servizio sono da concordare con apposita convenzione, da stipulare con il gestore dell’aeroporto. 106)

103)
La lettera a) dell'art. 44, comma 1, è stata abrogata dall'art. 6, comma 3, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
104)
La lettera h), dell'art. 44, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 48 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
105)
La lettera i) dell'art. 44, comma 1, è stata abrogata dall'art. 1, comma 49 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
106)
L'art. 44, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 6, comma 4, della L.P. 13 marzo 2023, n. 5.
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