(1) Il comandante e il vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono nominati dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni, salvo rinnovo, su proposta dell'assessore competente per il Corpo permanente dei vigili del fuoco.
(2) Per l'accesso alla qualifica di comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore oppure due anni di effettivo servizio nella funzione di vicecomandante del Corpo, oppure due anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi superiore nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.102)
(3) Per l'accesso alla qualifica di vicecomandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco sono richiesti: appartenenza alla qualifica di esperto antincendi direttore o di esperto antincendi superiore, oppure quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di esperto antincendi oppure otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia. Per il personale appartenente alla qualifica di ispettore antincendi sono altresì richiesti il titolo di studio e l'abilitazione professionale previsti per l'accesso alla qualifica di esperto antincendi del ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.102)
(4) Il comandante e il vicecomandante del corpo permanente dei vigili del fuoco possono essere preposti, purché in possesso dei requisiti professionali prescritti, a uffici dell'amministrazione provinciale. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco dopo quattro anni di servizio in tale funzione può partecipare alle procedure di selezione per la nomina dei direttori di ripartizione nell'ambito dell'amministrazione provinciale.