(1) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco ha la sua area di competenza e svolge la sua attività principale nel comune di Bolzano ed è diretto, dal punto di vista tecnico e amministrativo, dal comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco, che è funzionario della Provincia. 97)
(2) Il Corpo permanente dei vigili del fuoco, in seno al quale possono essere organizzati un servizio elicotteristi, un servizio sommozzatori nonché altri servizi specializzati, è dotato di un proprio ruolo speciale e ha una gestione finanziaria in base al regolamento di contabilità e di organizzazione di cui all'articolo 22.
(3) Le spese per il finanziamento del Corpo permanente dei vigili del fuoco, comprese le relative attrezzature, sono a carico del bilancio dell'Agenzia e ordinate dal Comandante del Corpo permanente, secondo le modalità da stabilire nel regolamento in materia di contabilità e di organizzazione. Le relative assegnazioni finanziarie sono approvate dal direttore dell'Agenzia. 98)
(4) La Provincia provvede a dotare il Corpo permanente dei vigili del fuoco delle caserme e degli altri locali occorrenti per l'espletamento dei servizi e provvede ai sensi della presente legge alle spese per il personale. 99)
(5) Il servizio del Corpo permanente dei vigili del fuoco viene articolato con regolamento di esecuzione in unità organizzative a cui vengono preposti dei responsabili. Il comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco può delegare ai responsabili funzioni tecniche, amministrative e di gestione del personale di propria competenza