(1) I vigili del fuoco sono tenuti di norma a portare in servizio l'uniforme con i distintivi della loro qualifica di vigili del fuoco e del grado da essi rivestito. La foggia delle uniformi e i distintivi da portarsi sono stabiliti dall’assessore provinciale competente in materia di protezione civile su proposta dell'Unione provinciale dei Corpi dei vigili del fuoco volontari o del comandante del Corpo permanente dei vigili del fuoco. 94)