(1) L'intervento del Servizio antincendi è obbligatorio e gratuito fino a quando permane lo stato di urgenza o di emergenza e comunque non oltre il subentro degli organi tecnici competenti.
(2) La valutazione dell'esistenza e della cessazione dello stato di urgenza o di emergenza è rimessa al giudizio discrezionale del comandante.
(3) Il servizio di prevenzione degli incendi e gli interventi non urgenti o protratti dopo la cessazione dello stato di urgenza o di emergenza sono a pagamento in base al tariffario da approvare dalla Giunta provinciale. 84)
(4) Gli interventi e il servizio di cui al comma 3 sono obbligatori nei casi previsti dalla legge e dalle direttive e sono facoltativi negli altri casi, a giudizio discrezionale del comandante.