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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 28 (Personale)

(1) All’Agenzia viene messo a disposizione il personale della Ripartizione Protezione antincendi e civile, con un contingente di 74 unità equivalenti a tempo pieno, del Corpo permanente dei vigili del fuoco, con un contingente di 149 unità equivalenti a tempo pieno, e della Ripartizione Opere idrauliche, con un contingente di 79,26 unità equivalenti a tempo pieno. I dipendenti interessati permangono nel ruolo generale ovvero nel ruolo speciale del Corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia.

(2)  L’Agenzia prende in carico tutto il personale operaio assunto con contratto di diritto privato dall'Azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, ai sensi dell’articolo 10 della legge provinciale del 12 luglio 1975, n. 35, e successive modifiche, mantenendo in capo allo stesso tutti i diritti quesiti e gli obblighi.

(3)  L’Agenzia può assumere personale, anche stagionale, per lo svolgimento delle sue attività aziendali.

(4)  Per il personale della Provincia trovano applicazione le disposizioni in materia di ordinamento del personale provinciale. 78)

(5)  Le spese per il personale messo a disposizione da parte della Provincia sono a carico del bilancio dell’Agenzia. La gestione di tale personale è svolta dalla Ripartizione provinciale competente in materia. 79)

78)
L'art. 28 è stato prima sostituito dall'art. 8, comma 1, del D.P.P. 5 dicembre 2014, n. 31, e poi dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
79)
L'art. 28 comma 5, è stato inserito dall'art. 1, comma 37 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
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