(1) Ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, i provvedimenti assessorili e le proposte di deliberazione sottoposte dall’Agenzia all’approvazione della Giunta provinciale devono essere vistati, secondo le rispettive competenze e responsabilità, dai dirigenti dell’Agenzia e dal direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di contabilità in ordine alla regolarità contabile. 77)