(1) La gestione finanziaria dell’Agenzia è soggetta al riscontro del collegio dei revisori dei conti.
(2) Il collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori.
(3) Nella composizione del collegio si tiene conto in misura proporzionale della consistenza dei gruppi linguistici in provincia di Bolzano. Deve inoltre essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi ai sensi della normativa vigente.
(4) I componenti del collegio rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio del loro incarico. In nessun caso può essere superato il limite di tre mandati consecutivi.
(5) Ai componenti del collegio spettano, oltre al rimborso delle spese di missione, i gettoni di presenza previsti dalla vigente normativa provinciale.
(6) Il collegio dei revisori dei conti: