(1) Il direttore dell’Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell’Agenzia. La sua posizione giuridica corrisponde a quella del direttore di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.
(2) Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
(3) Ai lavori, ai servizi e alle forniture si applicano le disposizioni vigenti in materia.
(4) In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni sono esercitate dal sostituto.
(5) Il direttore può delegare singole funzioni ai dirigenti dell’Agenzia. 75)