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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 25 (Il direttore dell’Agenzia)  

(1) Il direttore dell’Agenzia è nominato ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento del personale provinciale. Al direttore è attribuita la massima responsabilità dirigenziale per tutti gli ambiti di competenza dell’Agenzia. La sua posizione giuridica corrisponde a quella del direttore di ripartizione ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

(2)  Il direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  1. definisce, sentiti i dirigenti competenti, gli obiettivi annuali dell’Agenzia e ne verifica l’attuazione;
  2. esercita tutte le funzioni amministrative nelle materie di competenza dell’Agenzia, escluse quelle per le quali è espressamente prevista una diversa disciplina;
  3. concede tutte le agevolazioni economiche in materia di servizi antincendi e protezione civile secondo i programmi approvati periodicamente dall’assessore competente; 61)
  4. esercita i compiti e le funzioni di un direttore di ripartizione per il personale provinciale messo a disposizione dell’Agenzia e gestisce il personale assunto dall’Agenzia stessa;
  5. propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, la dotazione complessiva dei posti del personale da assumere presso l’Agenzia;
  6. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale il budget annuale, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio e ne controlla l’attuazione;
  7. stipula convenzioni e contratti in nome dell’Agenzia e ne garantisce la realizzazione e l’esecuzione;
  8. sottopone all’approvazione della Giunta provinciale tutti i programmi delle attività nonché le eventuali modifiche degli stessi ed è responsabile della loro attuazione;
  9. è responsabile dell’amministrazione e della gestione del patrimonio trasferito o messo a disposizione dell’Agenzia  inclusi i beni demaniali e nomina i depositari e i sub depositari dello stesso; 62)
  10. emana direttive per il personale assunto dall’Agenzia in ossequio al relativo contratto collettivo; 63)
  11. è responsabile dell’elaborazione e dell’attuazione delle strategie dell’Agenzia, da sottoporre all’approvazione da parte dell’assessore competente; 64)
  12. è responsabile dell’organizzazione strutturale e procedurale, incluso il flusso di informazioni, e approva il regolamento interno dell’Agenzia; 65)
  13. è responsabile del monitoraggio delle risorse finanziarie e vigila su tutte le attività connesse dell’Agenzia nonché su quelle del responsabile per i procedimenti; 66)
  14. esercita, per il personale dell’Agenzia, tutte le competenze, responsabilità e funzioni previste dalle vigenti norme in materia di personale; 67)
  15. cura e coordina le relazioni e la collaborazione con le istituzioni nazionali ed internazionali nella sfera di competenza dell’Agenzia; 68)
  16. è responsabile per le relazioni pubbliche; 69)
  17. coordina la preparazione e l’esecuzione di tutte le attività da intraprendere in situazioni di crisi ed emergenza all’interno e all’esterno del territorio provinciale; 70)
  18. eroga un risarcimento del danno al vigile del fuoco volontario infortunato o malato e provvede al risarcimento dei danni arrecati a persone o cose dal Servizio antincendi; 71)
  19. sottoscrive tutti mandati di pagamento e gli ordini di incasso; 72)
  20. dispone i prelievi dal fondo di riserva; 73)
  21. adotta tutte le ulteriori misure connesse alla gestione dell’Agenzia. 74)

(3)  Ai lavori, ai servizi e alle forniture si applicano le disposizioni vigenti in materia.

(4)  In caso di assenza o impedimento del direttore le funzioni sono esercitate dal sostituto.

(5)  Il direttore può delegare singole funzioni ai dirigenti dell’Agenzia. 75)

61)
La lettera c), dell'art. 25, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 33 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
62)
La lettera i) dell'art. 25, comma 2, è stata così modificata dall'art. 1, comma 34 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
63)
La lettera j) dell'art. 25, comma 2, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 35 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
64)
La lettera k) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
65)
La lettera l) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
66)
La lettera m) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
67)
La lettera n) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
68)
La lettera o) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
69)
La lettera p) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
70)
La lettera q) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
71)
La lettera r) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
72)
La lettera s) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
73)
La lettera t) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
74)
La lettera u) dell'art. 25, comma 2, è stata inserita dall'art. 1, comma 36 dell'allegato B, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
75)
L'art. 25 è stato così sostituito dall'art. 7, comma 1, del D.P.P. 4 dicembre 2015, n. 32.
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