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b) Legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 151)
Testo unico dell'ordinamento dei servizi antincendi e per la protezione civile

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 31 dicembre 2002, n. 54.

Art. 2 (Organizzazione dei Servizi antincendi e per la protezione civile)  

(1)  Sono strutture del Servizio per la protezione civile:

  1. i centri operativi comunali;
  2. 2)
  3. il Centro operativo provinciale;
  4. l’Agenzia per la Protezione civile; 3)
  5. il Servizio antincendi;
  6. le organizzazioni di volontariato per la protezione civile;
  7. il Comitato provinciale per la protezione civile;
  8. il "Bergrettungsdienst" dell'"Alpenverein Südtirol" (BRD-AVS) e il Soccorso Alpino e Speleologico Alto Adige del CNSAS." 4)

(2)  Sono autorità del Servizio per la protezione civile:

  1. il Presidente della Provincia e/o l'assessore competente;
  2. i presidenti dei centri operativi e del Comitato provinciale per la protezione civile;
  3. i sindaci.

(3)  Il Servizio antincendi comprende:

  1. il Corpo permanente dei vigili del fuoco nella città capoluogo della Provincia di Bolzano;
  2. i Corpi dei vigili del fuoco volontari dei comuni della Provincia;
  3. l'Unione provinciale e le Unioni distrettuali dei Corpi dei vigili del fuoco volontari e le loro società cooperative, associazioni, unioni e società;
  4. le squadre aziendali antincendi;
  5. la Scuola provinciale antincendi.

(4)  I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati sulla base dell'articolo 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.

2)
La lettera b) dell’art. 2, comma 1, è stata abrogata dall’art. 17, comma 1, della L.P. 23 luglio 2021, n. 5.
3)
La lettera d) dell'art. 2, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1 dell'allegato B del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 4.
4)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 19 della L.P. 23 dicembre 2005, n. 13.
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