(1) Sono strutture del Servizio per la protezione civile:
(2) Sono autorità del Servizio per la protezione civile:
(3) Il Servizio antincendi comprende:
(4) I servizi antincendi e per la protezione civile sono ordinati sulla base dell'articolo 63 della IV Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificato con legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e rispondono a tali disposizioni.