(1) La Giunta provinciale, allo scopo di promuovere la formazione di base, specialistica e continua in ambito sanitario, può:
(1/bis) Allo scopo di promuovere la formazione specifica in medicina generale, la Provincia organizza, direttamente o tramite un apposito centro, lo svolgimento di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla normativa nazionale in materia, provvedendo al relativo finanziamento. 9)
(2) La Giunta provinciale può inoltre concedere finanziamenti per la realizzazione di elaborati scientifici riguardanti temi sanitari, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 41 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7.