(1) Per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e per un periodo non superiore a 36 mesi, al medico specializzando è consentita la frequenza della formazione medica specialistica con impegno ad orario ridotto, con successivo recupero delle attività formative non svolte. 33)
(2) Nel corso del periodo di formazione medica specialistica con orario ridotto di cui al comma 1 il trattamento economico viene proporzionalmente ridotto. 34)