(1) Ai dipendenti del Servizio sanitario provinciale, che usufruiscono degli interventi di sostegno di cui agli articoli 22 e 26, può essere concessa l'aspettativa, qualora la formazione rientri nella specialità attinente al posto coperto e qualora le esigenze di servizio lo permettano.
(2) Agli stessi spettano inoltre i benefici previsti dalle leggi e dai contratti collettivi vigenti.