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m) Legge provinciale 15 novembre 2002, n. 141)
Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 3 dicembre 2002, n. 50.

Art. 17 (Corso di formazione)      delibera sentenza

(1)  Il corso di formazione specifica in medicina generale si articola in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche. Le attività didattiche, in particolare quelle teoriche, si svolgono per quanto possibile pariteticamente nelle lingue italiana e tedesca.  La Provincia gestisce direttamente il corso di formazione specifica in medicina generale e realizza le attività del corso di formazione direttamente o tramite il centro di formazione specifica in medicina generale istituito presso la Scuola provinciale superiore di sanità. 20)

(2)  La durata della formazione è di almeno 4.800 ore, di cui i due terzi riguardano l'attività formativa di natura pratica, che è svolta nelle strutture accreditate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera f). 21)

(3)  I medici che hanno svolto con una borsa di studio della Provincia la formazione specifica in medicina generale in provincia di Bolzano, una volta terminata la formazione specifica, sono tenuti a prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano, per un periodo e secondo le modalità fissate nel regolamento di esecuzione della presente legge. 22)

(4)  Il medico di medicina generale che non accetta di prestare la propria opera nel territorio della provincia di Bolzano o che interrompe la formazione prima della sua conclusione o che non conclude la formazione per il mancato superamento dell’esame finale o per aver ottenuto per due volte un giudizio negativo riguardo al medesimo periodo di apprendimento ai sensi dell’articolo 19, è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il periodo di formazione specialistica, compresi gli interessi legali dalla data della erogazione, secondo le modalità specificate nel regolamento di esecuzione alla presente legge.22)

(5)  Le condizioni di cui ai commi 3 e 4 sono riportate nei bandi della formazione specifica in medicina generale. Il medico di medicina generale deve inoltre, all'atto dell'iscrizione al corso di formazione, presentare una dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni di cui ai commi 3 e 4. 22)

(6)  Con il regolamento sulla formazione specifica in medicina generale, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un’indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione e sono in possesso dell’attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. 23)

massimeDelibera 30 maggio 2023, n. 455 - Statuto della "Scuola provinciale superiore di Sanità – Polo universitario delle Professioni sanitarie"
massimeDelibera 25 ottobre 2022, n. 768 - Linee guida per la formazione specifica in medicina generale con riferimento agli incarichi convenzionali temporanei con il Servizio sanitario ai sensi dell’articolo 9 del decreto- legge 14 dicembre 2018, n. 135
massimeDelibera 11 ottobre 2016, n. 1098 - Approvazione dei criteri per l'adempimento dell'impegno di servizio nella formazione medico specialistica e nella formazione specifica in medicina general (modificata con delibera n. 381 del 27.04.2021)
20)
L'art. 17, comma 1, è stato così modificato dall'art. 26, comma 3, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. Vedi anche l'art. 26, commi 4 e 5, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
21)
L'art. 17, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 13, comma 4, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
22)
L'art. 17, commi 3, 4 e 5 sono stati aggiunti dall'art. 13, comma 5, della L.P. 19 luglio 2013, n. 9.
23)
L'art 17, comma 6, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della L.P. 24 maggio 2016, n. 10.
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