(1) La Provincia può organizzare e finanziare, ai fini del conseguimento dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sul territorio nazionale e all’estero, corsi di lingua destinati a coloro che assolvono o hanno assolto una formazione in ambito sanitario. 5)