(1) Le entrate concernenti il rimborso dell’onere previsto dall’articolo 2, commi 112 e 113, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono conservate tra i residui attivi per gli anni fino al 2015. A decorrere dal 2016 la quota annuale prevista dal citato articolo viene accertata e imputata nel medesimo anno. 132)