(1) Le istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e successive modifiche, e alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche, applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2017. 135)